Ordinanza n.149 del 1984

 

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ORDINANZA N. 149

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 novembre 1982 dal Tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Vergara Cosimo, iscritta al n. 940 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 4 ottobre 1982 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Pasi Giorgio, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che il Tribunale di Matera, con ordinanza in data 10 novembre 1982, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti);

a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c. d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità, violando il principio razionale di adeguatezza della pena al fatto;

b) in riferimento all'art. 76 Cost., in quanto nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di sostanze zuccherine, non si é uniformato ai criteri imposti dall'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea e delle norme riguardanti l'attuazione della politica agricola comune;

che questione identica a quella indicata sub a) é stata sollevata altresì dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 4 ottobre 1982;

considerato che il Tribunale di Ravenna, omesso ogni accenno ai fatti di causa, non ha svolto la benché minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad affermare apoditticamente che "ovviamente la questione é rilevante ai fini della decisione della presente causa";

che la questione in tali termini sollevata, in linea col costante indirizzo di questa Corte, va dichiarata manifestamente inammissibile;

che entrambe le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Matera sono state già dichiarate non fondate con sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente infondate con ordinanze n. 19 e 369 del 1983;

che la questione sub a) é stata inoltre dichiarata manifestamente infondata anche con ordinanza n. 51 del 1983;

visti gli artt. 26, secondo e terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevata dal Tribunale di Ravenna, con ordinanza in data 4 ottobre 1982 (r.o. n. 39/1983), in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965, sollevate dal Tribunale di Matera, con ordinanza del 10 novembre 1982 (r.o. n. 940/1982), in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI  - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 24 maggio 1984.