ORDINANZA N. 227
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 17 novembre 1982 dal Tribunale di Ravenna nel procedimento penale a carico di Esigenti Attilio ed altro, iscritta al n. 175 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 dell'anno 1983;
2) ordinanza emessa il 29 ottobre 1982 dal Tribunale di Velletri nel procedimento penale a carico di Venditti Augusto ed altri, iscritta al n. 290 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 239 dell'anno 1983;
3) ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal Tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Bini Umberto, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti):
a) in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto, ugualmente sanzionando sia l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva, sia quella - diversa e meno grave - di aggiunta di zucchero a vino genuino al solo scopo di migliorarne le qualità organolettiche o di aumentarne la gradazione alcolica, porrebbe sullo stesso piano categorie diverse di cittadini che commettono fatti di diversa gravità, violando il principio razionale di proporzionalità della pena al fatto (dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16 aprile 1982, R.O. 233/1983; dal Tribunale di Velletri con ordinanza del 29 ottobre 1982, R.O. 290/1983; dal Tribunale di Ravenna con ordinanza del 17 novembre 1982, R.O. 175/1983);
b) in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in quanto, nel vietare in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di sostanze zuccherine, travalica i limiti dell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale si imponeva al Governo delegato di "tener conto dell'attuale disciplina legislativa della materia negli Stati aderenti alla Comunità Economica Europea" all'evidente scopo di non porre i produttori italiani in condizione di sfavore rispetto ai produttori di alcuni altri Stati comunitari in cui é consentito lo zuccheraggio dei vini (dal Tribunale di Velletri con l'ordinanza sopra indicata);
c) in riferimento agli artt. 11, 41 e 3 Cost., in quanto viene a limitare indiscriminatamente l'iniziativa privata del singolo che nell'ambito del territorio nazionale non può offrire sul mercato prodotto vinoso corretto con zucchero, mentre nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato é consentito dai regolamenti comunitari (dal Tribunale di Ravenna con l'ordinanza sopra indicata);
considerato che il Tribunale di Ravenna, omesso ogni accenno ai fatti di causa, non ha svolto la benché minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi ad affermare apoditticamente che "le questioni sono anche rilevanti ai fini della decisione della causa"; e le questioni in tali termini sollevate, in linea con il costante indirizzo di questa Corte, vanno dichiarate manifestamente inammissibili;
che entrambe le questioni indicate sub a) e sub b) sono state già dichiarate infondate con sentenza n. 188 del 1982 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 19 e 369 del 1983 e n. 149 del 1984;
che la questione sub a) é stata inoltre dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 51 del 1983;
che non vengono in questa sede prospettati motivi nuovi o ulteriori rispetto a quelli già in precedenza esaminati dalla Corte;
visti gli artt. 26 secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevate dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 17 novembre 1982 (R.O. 175/1983), in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 76 e 77 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevate dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16 aprile 1982 (R.O. 233/1983), in riferimento all'art. 3 Cost. e dal Tribunale di Velletri con ordinanza del 29 ottobre 1982 (R.O. 290/1983), in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1984.