Ordinanza n.135 del 1985

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ORDINANZA N. 135

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 codice penale promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Lodi Anna Maria iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Velletri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela del tentativo di oltraggio a mezzo di telegrafo, anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 3, 15 e 16 (rectius, 21) Cost.;

considerato che la Corte deve pronunciarsi soltanto sulla questione sopra riportata e non anche sulla legittimità del combinato disposto degli artt. 56 e 341 cod. pen. e 11, commi primo, terzo e quarto d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, disponendo che i telegrammi con contenuto oltraggioso vengano trasmessi al Pretore, il quale deve inibirne l'inoltro, violerebbero gli artt. 15 e 21 Cost. Detta questione, infatti, prospettata nella parte iniziale dell'ordinanza, risulta abbandonata nel successivo sviluppo della motivazione e non é riprodotta nel dispositivo;

che, come più volte ha statuito questa Corte (cfr. da ultimo la sent. n. 51/80 e l'ord. n. 165/80) la maggiore severità del trattamento penale dettato per l'oltraggio rispetto a quello previsto per la diffamazione - inclusa la perseguibilità d'ufficio - corrisponde ad una ragionevole valutazione differenziale delle due ipotesi di reato operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, che é insindacabile finché non trasmodi in arbitrio.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.

Leopoldo ELIA

Depositata in cancelleria il 6 maggio 1985.