ORDINANZA N. 135
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 codice penale promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1983 dal Pretore di Velletri nel procedimento penale a carico di Lodi Anna Maria iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Velletri ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., nella parte in cui non prevedono la procedibilità a querela del tentativo di oltraggio a mezzo di telegrafo, anche in relazione alle conseguenze scaturenti dal disposto dell'art. 11, commi primo e quarto, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in riferimento agli artt. 3, 15 e 16 (rectius, 21) Cost.;
considerato che la Corte deve pronunciarsi soltanto sulla questione sopra riportata e non anche sulla legittimità del combinato disposto degli artt. 56 e 341 cod. pen. e 11, commi primo, terzo e quarto d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui, disponendo che i telegrammi con contenuto oltraggioso vengano trasmessi al Pretore, il quale deve inibirne l'inoltro, violerebbero gli artt. 15 e 21 Cost. Detta questione, infatti, prospettata nella parte iniziale dell'ordinanza, risulta abbandonata nel successivo sviluppo della motivazione e non é riprodotta nel dispositivo;
che, come più volte ha statuito questa Corte (cfr. da ultimo la sent. n. 51/80 e l'ord. n. 165/80) la maggiore severità del trattamento penale dettato per l'oltraggio rispetto a quello previsto per la diffamazione - inclusa la perseguibilità d'ufficio - corrisponde ad una ragionevole valutazione differenziale delle due ipotesi di reato operata dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, che é insindacabile finché non trasmodi in arbitrio.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 56 e 341 cod. pen., sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 15 e 21 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
Leopoldo ELIA
Depositata in cancelleria il 6 maggio 1985.