ORDINANZA N. 75
ANNO 1985
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori:
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN, Presidente
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), promossi con le ordinanze emesse il 20 e 27 ottobre 1983 dal pretore di Licata (n. 6 ord.), il 16 febbraio 1984 dal pretore di Massa Marittima (n. 2 ord.), iscritte ai nn. 157, 158, 159, 237, 238, 239, 585 e 790 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 141, 155, 294 e 301 dell'anno 1984.
Visti gli atti d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Licata, con sei ordinanze identiche, pronunciate in data 20 e 27 ottobre 1983, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 "e sue successive modificazioni" in riferimento all'art. 25 della Costituzione;
che il pretore di Massa Marittima, con due ordinanze identiche emesse in data 16 febbraio 1984, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della stessa norma per preteso contrasto con gli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione;
che i relativi giudizi, poiché attengono alla stessa norma, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.
Considerato che ad avviso dei giudici a quibus la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" in essa contenuto sarebbe suscettibile d’interpretazioni divergenti, tali da comportare anche, secondo il pretore di Massa Marittima, la violazione del diritto di difesa e del principio di obbligatorietà dell'azione penale;
che, per contro, questa Corte, con numerose pronunce (v. da ultimo le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983, oltreché la sentenza n. 49 del 1980) ha ritenuto legittimo, anche con riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, e, con specifico riguardo all'uso del termine "lottizzazione", con l'ordinanza n. 5 del 1984 ha escluso che tale espressione imponga al giudice un onere esorbitante dal normale compito d’interpretazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dai pretori di Licata e di Massa Marittima con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1985.
Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE
Depositata in cancelleria il 20 marzo 1985.