Ordinanza n.11 del 1985

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ORDINANZA N. 11

ANNO 1985

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

AVV. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

AVV. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del d.l. 4 marzo 1976, n. 31 e successive modificazioni (Disposizioni penali in materia d’infrazioni valutarie), promosso con ordinanza emessa l'11 maggio 1981 dalla Corte d'Appello di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Butera Gaetano, iscritta al n. 537 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 dell'anno 1981.

Visto l'atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che la Corte d'Appello di Caltanissetta con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato; in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159, e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, nella parte in cui prevede la medesima sanzione per chi acquista e detiene in territorio nazionale valuta estera e per chi esporta valuta e costituisce all'estero disponibilità valutarie.

Considerato che la Corte ha ripetutamente affermato (cfr. da ultimo le sentenze n. 72/80 e n. 103/82, nonché l'ordinanza n. 270/84) che lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato solo quando non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria;

che il caso non ricorre nella specie, dal momento che, come osserva l'Avvocatura dello Stato, ben si può affermare l'identità sostanziale, sotto il profilo del danno sociale, delle ipotesi delittuose messe a raffronto, perché in tutte viene in rilievo il possesso di valuta estera sottratta al controllo dell'Ufficio Italiano Cambi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, nel testo modificato dall'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 159 e dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, e infine sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1985.

Leopoldo ELIA

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1985.