Ordinanza n.270 del 1984

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ORDINANZA N. 270

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

          Prof. Giuseppe BORZELLINO,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 707 del codice penale promossi con due ordinanze emesse il 7 e 14 gennaio 1981 dal Pretore di Pavia nei procedimenti penali riuniti a carico di Gullo Antonio e Casella Roberto, iscritte ai nn. 144 e 203 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 dell'anno 1981. Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.

Ritenuto che il Pretore di Pavia con le ordinanze in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen., nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per fattispecie delittuose, quali il furto e il danneggiamento, alla cui prevenzione é predisposto lo stesso art. 707 cod. pen., in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Considerato che la questione sollevata dall'ordinanza n. 144/81 é manifestamente inammissibile in quanto questa é motivata per relationem;

che, per quanto riguarda l'ordinanza n. 203/81, la Corte ha ripetutamente affermato (cfr. da ultimo le sentenze nn. 72/80 e 103/82) che lo stabilire la qualità e la misura della pena rientra nella discrezionalità legislativa, il cui esercizio può essere censurato soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza, di modo che la sanzione comminata risulti irrazionale ed arbitraria;

che l'ipotesi non ricorre nella specie, dal momento che, nell'istituito raffronto con i due delitti, la contravvenzione di cui all'art. 707 cod. pen. é da ritenersi non incongruamente sanzionata, in considerazione anche dei particolari presupposti soggettivi (persona già condannata per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio oppure persona sottoposta ad una misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta) richiesti dall'articolo in questione;

che quindi la questione é manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen. sollevata dall'ordinanza n. 144/81;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 707 cod. pen. sollevata dall'ordinanza n. 203/81 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1984.

 

Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1984.