ORDINANZA N. 301
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italian
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi primo e secondo, della legge della Provincia di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni promosso con ordinanza emessa il 3 maggio 1983 dalla Corte d'Appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Scarperi Alessandro ed altro e Comune di Brentonico, iscritta al n. 556 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento ha con ordinanza in epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e secondo comma, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, divergendo dalle prescrizioni poste al riguardo nella sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte;
ritenuto altresì che la Corte ha con le ordinanze n. 270 del 1983 e n. 33 del 1984 disposto la restituzione degli atti relativi ad altri giudizi, che la stessa Corte d'Appello di Trento aveva promosso per sollevare identica questione di costituzionalità; e ciò perché il giudice a quo riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla stregua della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, ("Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione"), pubblicata ed entrata in vigore successivamente all'ordinanza in epigrafe, emessa il 3 maggio 1983;
che tale normativa modifica il regime indennitario e stabilisce in quali casi gli organi competenti devono procedere a nuova determinazione dell'indennità;
considerato che, sulla base di quanto richiamato, la restituzione degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo al presente caso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1984.