ORDINANZA N. 33
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi primo e quinto, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31 e successive modificazioni (Riordinamento della disciplina in materia edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità) promossi con ordinanze emesse il 6 luglio 1982 e l'8 febbraio 1983 dalla Corte di Appello di Trento nei procedimenti civili vertenti tra Nones Giovanni ed altri contro Comune di Trento e Bellini Giacomo contro Provincia Autonoma di Trento, iscritte ai nn. 766 del registro ordinanze 1982 e 288 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 88 e 232 del 1983.
Udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 1983 il Giudice relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento ha con le ordinanze in epigrafe sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo e quinto comma, della legge provinciale di Trento 30 dicembre 1972, n. 31, come modificata dalla legge 23 ottobre 1974, n. 33, della stessa Provincia in riferimento agli artt. 3 e 42, terzo comma, Cost., in quanto il criterio ivi stabilito per la determinazione dell'indennità di esproprio non risponderebbe al giusto valore dei beni espropriati, divergendo dalle prescrizioni poste a riguardo nella sentenza n. 5 del 1980 di questa Corte;
ritenuto altresì che la Corte ha con ordinanza n. 270 del 1983 disposto la restituzione degli atti relativi ad altri giudizi, che la stessa Corte d'Appello di Trento aveva promosso per sollevare identica questione di costituzionalità; ciò, perché il giudice a quo riesamini la rilevanza delle dedotte questioni alla stregua della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, ("Modificazioni ed integrazioni alla normativa in materia di espropriazione"): la quale, intervenuta nelle more degli anzidetti giudizi, modifica il regime indennitario e stabilisce in quali casi gli organi competenti debbano procedere a nuova determinazione dell'indennità;
considerato che per le considerazioni testé richiamate la restituzione degli atti al giudice a quo va disposta anche con riguardo al presente caso.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1984.