SENTENZA N. 257
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma primo e quarto e 1, commi terzo e quarto, all. A del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 (Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Scalamandré Domenico e STEFER, iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 dell'anno 1977;
2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1981 dal Pretore di Guastalla nel procedimento civile vertente tra Bianchi Angelo e Società Veneta per Imprese e Costruzioni pubbliche, iscritta al n. 438 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;
3) ordinanza emessa il 23 aprile 1981 dal Pretore di Verona nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Valentini Dario ed altri e A.M.T. di Verona, iscritta al n. 454 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;
4) ordinanza emessa il 26 gennaio 1984 dal Pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Lavagnoli Francesco e S.p.a. F.T.V, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'anno 1984.
Visti gli atti di costituzione della STEFER, della Società Veneta e di Bianchi Angelo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
uditi l'avv. Nicola Cavasola per la STEFER, Giuseppe Catalano per la Soc. Veneta, Luciano Ventura e Luciano Petronio per Bianchi Angelo e l'avvocato dello Stato Ignazio Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.1. - Con atto di citazione, notificato il 29 ottobre 1973, Scalamandré Domenico e Simeone Danilo convennero avanti la Pretura di Roma - Sezione lavoro la STEFER (Società delle Tranvie e Ferrovie Elettriche di Roma) per sentir dichiarare la convenuta tenuta a riconoscere il diritto degli attori alla qualifica di Capo Ufficio a far data dal 3 marzo 1970 lo Scalamandré e dal 1 luglio 1970 il Simeone e condannare la STEFER medesima a corrispondere ad essi attori, a titolo di indennizzo per il ritardo nel riconoscimento, la somma ritenuta di giustizia. A sostegno di tali conclusioni assumeva lo Scalamandré che era stato preposto all'Ufficio programmazione Relazioni Pubbliche e Organizzazioni Aziendali presso il Servizio Affari Generali che, pur contemplato nella previsione di organico della Azienda, non preesisteva ed era stato organizzato di fatto da esso Scalamandré, e che in data 5 settembre 1973 presentò al fine di conseguire, ai sensi del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, il riconoscimento, a tutti gli effetti, della qualifica di Capo Ufficio a far data dal 3 marzo 1970, ricorso gerarchico, su cui la STEFER non provvide, e il Simeone che, impiegato con qualifica di Segretario Principale, era stato preposto alla Segreteria del Servizio Approvvigionamento da epoca anteriore al 1 luglio 1970 e di tale ufficio, a seguito del trasferimento per promozione del capo ufficio reggente la Segreteria, era divenuto di fatto il responsabile reggente e dirigente, e che in data 5 settembre 1973 presentò ricorso gerarchico, su cui la STEFER non provvide, chiedendo il riconoscimento, a tutti gli effetti, della qualifica di Capo Ufficio a far data dal 1 luglio 1970. La STEFER, costituitasi mediante distinte memorie del 26 e del 28 gennaio 1974, contestò in fatto le deduzioni attrici e chiese assumersi prova per testi sui capitoli articolati, ai quali la difesa attrice oppose altri capitoli.
Il Pretore, dopo aver separato la domanda del Simeone dalla domanda dello Scalamandré, dispose e assunse la prova per testi su questa.
1.2. - A seguito di che, l'adito giudice, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1976 (pervenuta alla Corte il 5 agosto 1977; notificata il 13 e comunicata il 17 marzo 1976; pubblicata nella G. U. n. 279 del 12 ottobre 1977 e iscritta al n. 382 R.O. 1977) ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 comma primo e 1 commi terzo e quarto del Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in riferimento agli artt. 3 comma primo e, d'ufficio, 35 comma primo Cost., sulla premessa che la corrente interpretazione degli artt. 1 commi terzo e quarto e 18 comma primo non avrebbe consentito di attribuire allo Scalamandré, che la istruttoria testimoniale e la documentazione esibita dimostravano aver ricoperto di fatto le funzioni, il diritto alla promozione effettiva, e argomentando a) in riferimento all'art. 3 comma primo da ciò che nel rapporto di lavoro ordinario non é prevista compressione dei diritti del lavoratore analoga a quella di cui sarebbero fatti segno i pubblici dipendenti e che tale sperequazione non sarebbe giustificata dalle peculiarità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri in quanto, per essere la destinazione del dipendente a mansioni superiori disposta direttamente o indirettamente dal direttore generale, sarebbe da escludere ogni eventuale predisposizione di situazioni di fatto arbitrarie, e b) in riferimento all'art. 35 comma primo da ciò che nel conflitto tra la tutela del lavoro e le esigenze di organico del datore di lavoro si darebbe la preferenza a queste.
2. - Avanti la Corte si sono costituiti giusta delega in margine alla comparsa depositata il 14 giugno 1976 gli avvocati Ugo e Alessandro Mazzoni e Giannetto e Nicola Cavasola ponendo in rilievo la differenziazione, giustificata da ragioni di pubblico interesse, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri da quello di altri lavoratori e concludendo nell'interesse della STEFER per la dichiarazione d'infondatezza della proposta questione; argomentazioni e conclusioni ribadite nella memoria depositata il 24 ottobre 1984, con la quale la difesa della società ha precisato che "quantunque la STEFER sia stata posta in liquidazione e abbia cessato la gestione dei servizi precedentemente esercitati nell'ambito del territorio della Regione Lazio, permane l'interesse alla decisione della questione controversa, in quanto ai sensi dell'art. 8 della legge Regione Lazio 14 luglio 1976 n. 34 nella titolarità del rapporto di lavoro che la Società intratteneva con il proprio dipendente é succeduta l'Azienda Consortile Trasporti Laziali A.CO.TRA.L., direttamente controllata dalla Regione, attraverso il Consorzio costituito per sovraintendere alla gestione delle relazioni di pubblico trasporto", ha richiamato le sentt. 39/1969, 130/1970, 57/1972, 93/1979 di questa Corte e ha riprodotto parte della motivazione della sent. 2 dicembre 1982 n. 6565 della Cassazione - Sez. lavoro.
É intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 5 luglio 1976 con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha posto in rilievo la peculiarità del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri concludendo per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione.
3.1. - Con ricorso depositato il 19 febbraio 1980, Bianchi Angelo chiese dichiararsi tenuta e per l'effetto condannare la Società Veneta per le Imprese e Costruzioni pubbliche, esercente pubblici servizi di trasporto in concessione, ad attribuirgli, a far tempo dal 1 aprile 1973, la qualifica di operaio provetto (inquadrato nella settima classe stipendiale ex legge 658/1954) e, a far tempo dal 1 gennaio 1978, la qualifica di "operaio specializzato", inquadrato nella 7.a classe ex legge 30/1978, e, di conseguenza, a pagare ad esso Bianchi le somme, da determinarsi in separato giudizio, dovutegli per differenze retributive, in subordine condannare la convenuta società a corrispondere al Bianchi il trattamento economico corrispondente alle predette qualifiche e alle sopraindicate date, per le somme da determinarsi in separato giudizio, dando atto che tutte le somme dovute erano da maggiorarsi in proporzione alla svalutazione monetaria medio tempore intervenuta e degli interessi di legge sulla somma rivalutata dal giorno del dovuto al saldo - previa, occorrendo, ammissione di prova per interrogatorio e per testi di cui indicò le generalità -. Con memoria depositata il 4 aprile 1980, si costituì la convenuta società eccependo la maturata prescrizione quinquennale e concludendo per il rigetto delle domande attrici, non senza esibire documenti e offrire, senza inversione dell'onere della prova, l'assunzione d'istruttoria testimoniale sulle circostanze esposte.
3.2. - Assunta, a seguito di scambio di memorie, la prova per testi, l'adito Pretore del lavoro di Guastalla, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1981 (notificata il 2 e comunicata il 10 del successivo mese di marzo; pubblicata nella G. U. n. 290 del 21 ottobre 1981 e iscritta al n. 438 R.O. 1981), premesso che l'espletata istruttoria aveva confermato in buona parte quanto dedotto dal Bianchi, ha giudicato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18 commi primo e quarto e 1 commi terzo e quarto del Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui subordinano l'acquisizione della qualifica superiore del personale dipendente da aziende esercenti pubblici esercizi di trasporto in concessione all'ordine scritto del direttore dell'azienda alla vacanza del posto e alla inesistenza dell'obbligo di coprirlo per concorso, in riferimento agli artt. 3 (se rapportato alla diversa disciplina prevista dall'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300) e 35 Cost.; ha riportato parte della motivazione della sent. 8 maggio 1952 n. 1296 della Cassazione, richiamato l'ordinanza 27 gennaio 1976 del Pretore di Roma (sopra 1.2.) a sostegno della sospettata violazione dell'art. 35 Cost., e ha ravvisato il motivo della denunciata violazione dell'art. 3 in ciò che la ragione addotta al fine di giustificare la differenziazione di disciplina tra il rapporto di lavoro ordinario di diritto privato e quello degli autoferrotranvieri sussiste anche in altri rapporti inerenti a pubblici servizi, ai quali la normativa del rapporto di lavoro ordinario é per contro ritenuta applicabile e, pertanto, si appalesa inidonea a giustificare da sola la discriminazione in danno della categoria di lavoratori de quibus agitur.
4. - Avanti la Corte si sono costituiti l'avv. Giuseppe Catalano giusta delega in margine all'atto depositato il 9 novembre 1981, con il quale ha, nell'interesse della Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche s.p.a., concluso per la declaratoria d'infondatezza della proposta questione ponendo in rilievo che le norme raccolte nel r.d. 148/1931 deriverebbero dalle leggi 10 giugno 1906 n. 272, contenente disposizioni speciali su la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate, e 14 luglio 1912 n. 835, contenente disposizioni per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (l'una e l'altra informate alla convinzione che il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ferrovie e tranvie, pur gestite dall'industria privata, avesse assunto natura pubblicistica), e gli avvocati Luciano Ventura e Luciano Petronio giusta delega in margine all'atto depositato il 10 novembre 1984, con il quale nell'interesse del Bianchi hanno richiamato l'art. 13 l. 20 maggio 1970 n. 300, ritenuto da numerose sentenze della Cassazione prevalente sulle disposizioni applicate dal giudice a quo, ed hanno concluso per la declaratoria d'illegittimità costituzionale di queste.
Con atto depositato il 10 novembre 1981, l'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse dell'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, ha argomentato e concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione richiamando le sentt. 39/1969, 130/1970, 57/1972 e 168/1973 della Corte.
Con memoria depositata il 6 novembre 1984 la difesa della Società ha ampiamente illustrato le già formulate conclusioni a sostegno delle quali ha richiamato la l. 30/1978 (artt. 4 e 9) e il r.d. 148/1931.
5.1. - Con ricorso al Pretore del lavoro di Verona, depositato l'11 novembre 1980, Valentini Dario, Motta Gianfranco, Candeo Bruno, Rancan Roberto e Albrigo Vitaliano, dipendenti dell'Azienda Municipalizzata Trasporti di Verona, previo accertamento che, alle date, specificate nello stesso ricorso, avevano svolto alle dipendenze della convenuta mansioni inquadrabili all'interno delle qualifiche per gli agenti appartenenti al grado D., 8a classe, in qualità di autisti non di linea o di operai di prima classe, chiesero condannarsi la A.M.T. ad inquadrarli, in qualità di autisti non di linea o di operai di prima classe, all'interno della classe 8a grado D., di cui all'allegato B alla legge 858/1954 dall'inizio del settimo mese successivo alla data di svolgimento delle mansioni superiori (1 giugno 1974 per il Valentini; 3 dicembre 1973 per il Motta; il giugno 1974 per il Candeo; 1 marzo 1973 per il Rancan e il giugno 1974 per l'Albrigo); articolarono capitoli di prova per testi di cui indicarono le generalità. Si costituì la Azienda con memoria depositata il 13 dicembre 1980 nella quale in linea preliminare chiese dichiararsi precluse le azioni attrici per aver queste formato oggetto di accordo conciliativo in sede sindacale, eccepì la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. per essere stato il trattamento economico corrispondente alla pretesa qualifica riconosciuto da essa Azienda con effetto dal 1 novembre 1976; nel merito instò per la reiezione delle domande attrici, e in subordine esibì documenti e chiese, in via di prova contraria e in via di prova diretta su fatti articolati da essa convenuta l'assunzione di istruttoria per testi, di cui indicò le generalità.
5.2. - L'adito Pretore, dopo aver riunito la causa con altra promossa da Bertanza Giancarlo e altri dieci dipendenti della A.M.T., con ordinanza emessa il 23 aprile 1981 (comunicata l'8 e notificata il 14 del successivo mese di maggio; pubblicata nella G. U. n. 290 del 21 ottobre 1981 e iscritta al n. 454 R.O. 1981), ha giudicato rilevante e, in relazione all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 18 r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 in riferimento all'art. 1 dello stesso r.d. nella parte in cui richiede l'ordine scritto della azienda per l'attribuzione di mansioni superiori, per ciò che si opererebbe disparità di trattamento tra i lavoratori suddetti ed altri lavoratori dipendenti in violazione altresì del disposto dell'art. 2103 c.c., secondo cui, per l'ipotesi di assegnazione a mansioni superiori, ha il lavoratore diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.
6. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto (comune all'incidente iscritto al n. 438/1981) depositato il 10 novembre 1981 riproducendo, in riferimento all'art. 3 Cost., argomentazioni già svolte e conclusioni d'infondatezza già formulate.
7.1. - Con ricorso depositato il 30 settembre 1983, Lavagnoli Francesco, premesso che, a seguito del trasferimento ad altro ufficio, avvenuto sotto la data 1 agosto 1980, del titolare dell'Ufficio spedizioni delle Ferrovie e Tranvie Vicentine presso lo scalo merci alla stazione ferroviaria di Vicenza, esso Lavagnoli, in alternativa con altro pari grado Fracasso Enzo per essere stato l'ufficio a loro affidato, espletò tutte le necessarie operazioni - fatta eccezione di quelle relative al servizio ferroviario FTV soppresso dal 1 agosto 1980 - e che era rimasto senza risposta il ricorso gerarchico inteso a conseguire la qualifica, chiese all'adito Pretore del lavoro di Vicenza nel merito accertare e dichiarare che, avuto riguardo alle mansioni effettivamente espletate con decorrenza dal 1 agosto 1980, andava inquadrato con tale decorrenza al livello 7 (settimo) del CNL 4 giugno 1976 e connesse disposizioni di legge e condannare la convenuta Ferrovie e Tranvie Vicentine s.p.a. a provvedere per il futuro al detto inquadramento ed a corrispondere la relativa retribuzione e, per il passato e cioé per il periodo 1 agosto 1980-11 aprile 1983, a pagare al ricorrente la somma capitale di L. 1.722.353, da maggiorarsi per interessi e rivalutazione monetaria nella misura dalla legge consentita all'atto della pronuncia, e in via istruttoria ammettere prova per testi di cui indicò le generalità. Con memoria difensiva depositata il 25 novembre 1983, si costituì la convenuta contestando che il ricorrente organizzasse autonomamente il lavoro e, pur ammettendo che nella peggiore delle ipotesi il Lavagnoli poteva chiedere il trattamento economico spettantegli in forza delle mansioni esplicate, ma non aveva diritto di promozione al posto, mise in rilievo che applicabili erano il r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 e gli artt. 15 e 18 del regolamento allegato A, chiese respingersi le domande attrici e indicò testi in prova diretta e in prova contraria.
7.2. - Con ordinanza emessa il 26 gennaio 1984 (comunicata il 22 e notificata l'8 del successivo mese di febbraio; pubblicata nella G. U. n. 238 del 29 maggio 1984 e iscritta al n. 312 R.O. 1984), l'adito Pretore, ritenuto che l'art. 18 dell'allegato A del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 sarebbe in contrasto con l'art. 2103 c.c., come modificato dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, che l'art. 2103 c.c., in virtù dell'art. 37 l. 300/1970, si applicherebbe anche agli enti pubblici economici e quindi ai servizi di trasporto, che la circostanza che la società convenuta gestisse un servizio di trasporto pubblico non giustificherebbe la divaricazione tra lo "status" giuridico dei propri dipendenti e quello degli altri dipendenti pubblici di cui all'art. 37 l. 300/1970 voltaché le FTV sono una impresa privata costituita come società per azioni, che i condizionamenti, cui é sottoposto il diritto all'acquisizione della qualifica superiore, posti dall'art. 18 dell'allegato A del r.d. 148/1931 rispetto all'art. 2103 c.c., non apparirebbero sorretti da razionalità logico-giuridica, che tale irrazionalità vulnererebbe i principi di eguaglianza garantiti dall'art. 3 Cost., ha sollevato d'ufficio e giudicato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 dell'allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148.
8. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 18 settembre 1984 riproducendo argomentazioni svolte e conclusioni di rigetto della proposta questione, formulate nell'atto versato nell'incidente iscritto al n. 382/1977 (supra 2.).
9. - Nella pubblica udienza del 6 novembre 1984, nella quale il giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione dei quattro incidenti, le difese del Bianchi della Società Veneta per Imprese e Costruzioni Pubbliche e della STEFER hanno ampiamente illustrato le formulate conclusioni e l'avv. dello Stato Caramazza ha argomentato a sostegno della richiesta declaratoria di infondatezza delle proposte questioni d'illegittimità costituzionale.
Considerato in diritto
9.1. - Due sono le questioni d'illegittimità costituzionale sottoposte all'esame della Corte: l'una coinvolge gli artt. 18 commi primo e quarto e 1 commi terzo e quarto del Regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto non consentono ai dipendenti di imprese concessionarie di trasporti pubblici, che esercitino sol di fatto mansioni corrispondenti a grado superiore a quello al quale sono di diritto collocati, di conseguire anche di diritto il grado superiore; l'altra coinvolge le stesse disposizioni in riferimento all'art. 35 comma primo Cost. in quanto la mancata acquisizione di diritto del grado vieterebbe ai dipendenti che pur esercitino di fatto le mansioni corrispondenti al grado superiore di fruire del trattamento economico corrispondente al grado superiore.
La circostanza che non tutti i giudici a quibus abbiano sollevato le due questioni nella prospettata ampiezza non preclude la riunione dei quattro incidenti.
9.2. - Né il non essersi i Pretori di Guastalla (supra 3.2.) e di Verona (supra 5.2.) fatto carico della entrata in vigore della l. 5 febbraio 1978 n. 30 (Tabelle nazionali delle qualifiche del personale addetto ai pubblici esercizi di trasporto), avvenuta nel corso dei giudizi, né il non avere il Pretore di Vicenza (supra 7.2.) considerato che l'evento normativo era avvenuto ancor prima del deposito in cancelleria del ricorso introduttivo del giudizio giustificano la rimessione degli atti dei tre incidenti ai giudici a quibus perché la concreta applicazione della l. 30/1978 é subordinata al compimento, da parte delle imprese concessionarie, degli atti amministrativi indicati negli artt. 3 a 6, di cui le parti costituite neppure in questa sede han dato notizia. D'altro canto le res deductae avanti i Pretori di Guastalla e di Verona evidenziano che l'esercizio di fatto delle mansioni del grado superiore é stato posto in essere dai dipendenti in data anteriore al tempo di entrata in vigore della l. 30/1978 (1 gennaio 1978).
Pertanto la riunione dei quattro incidenti s'impone.
10. - La prima questione d'incostituzionalità con la quale i quattro Pretori han dubitato della conformità all'art. 3 Cost. delle norme impugnate in quanto non consentono l'acquisizione del grado superiore a quello di diritto acquisito dai dipendenti, che pur abbiano esplicato le mansioni corrispondenti al grado superiore, é manifestamente infondata perché la Corte ha a più riprese (sentt. 39/1969, 130/1970, 57/1972, 168/1973) affermato la piena legittimità del particularisme della normativa disciplinatrice dei rapporti di impiego dei dipendenti delle imprese concessionarie dei pubblici servizi di trasporto: particularisme che per un verso resiste, sul piano della successione delle leggi nel tempo (art. 15 d. prelim. c.c.), alla sopravvenuta l. 20 marzo 1970 n. 300 (art. 13) e per altro verso non consente di attribuire ai dipendenti di che trattasi da un lato e ai dipendenti di enti pubblici economici (e, a fortiori, ai dipendenti di lavoro di diritto privato) dall'altro lato l'identità di posizioni che l'art. 3 Cost., a torto invocato, garantisce. Né le ordinanze di rimessione e le difese dei dipendenti costituitisi in questa sede adducono argomenti che persuadano la Corte a deflettere dal costante orientamento, da tre quinquenni instaurato e poi mantenuto fermo.
11.1. - La seconda questione, con la quale si lamenta la lesione dell'art. 35 comma primo Cost. perpetrata da chi dalle norme impugnate inferisce l'infondatezza delle pretese economiche dei dipendenti che esplicano di fatto mansioni corrispondenti al grado superiore a quello di diritto occupato, pretermette il "diritto vivente" identificato nella ferma giurisprudenza della Corte di cassazione - da ultimo espresso nella sent. 19 giugno 1984 n. 3641 (Sez. lavoro) - che distingue tra la domanda del lavoratore tendente ad ottenere l'accertamento giudiziale di una qualifica superiore e quella tendente ad ottenere mediante differenze retributive un trattamento economico adeguato al lavoro svolto implicante mansioni inerenti ad una qualifica superiore e ad escludere che le disposizioni normative che giustificano la reiezione della prima domanda giovino a negare fondamento alla seconda, per ciò che le ragioni di rilevanza pubblicistica, connesse alla particolarità del settore dei pubblici servizi di trasporto in concessione, le quali comportano la subordinazione del conferimento della qualifica superiore alla comunicazione scritta, più non hanno corso quando si tratti esclusivamente di remunerare il lavoro dal dipendente in concreto esplicato, di cui la concessionaria impresa si é giovata.
Ne segue che questa Corte deve esimersi dal dichiarare la fondatezza della questione che i Pretori han sospettato d'incostituzionalità sol perché han pretermesso i dicta dell'ufficio giudiziario cui spetta il compito di nomofilachia, e ben può limitarsi a dichiarare la infondatezza di questione d'incostituzionalità - non di disposizioni, ma - di interpretazioni che i giudici a quibus hanno estratto dalle disposizioni impugnate a prezzo di non condividibile esegesi.
Che poi la interpretazione fatta propria dai pretori offenda l'art. 35 comma primo Cost., é appena il caso di rifermare ove si consideri che tra il lavoro, che la Repubblica tutela in tutte le sue forme ed applicazioni, e la disciplina formalistica dell'organizzazione del datore tuttoché pubblico non può non darsi la preferenza al primo.
11.2. - La pronuncia che la Corte va ad emettere non investe in alcun modo le indagini che i giudici di merito dovranno svolgere sul se e nei limiti in cui sia da applicare la l. 30/1978 ai casi controversi, né impedirà ai medesimi di assoggettare a riesame le risultanze istruttorie in punto all'effettiva esplicazione delle mansioni di grado superiore.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 382/1977, 438 e 454/1981, e 312/1984,
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 18 commi primo e quarto e 1 commi terzo e quarto del regolamento allegato A al r.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), in quanto ai fini del riconoscimento del diritto alla promozione effettiva a favore dell'agente stabile autoferrotranviere di fatto adibito a mansioni corrispondenti al grado superiore si richiede che detta disposizione risulti da un provvedimento scritto del competente ufficio dell'azienda concessionaria,
2) dichiara non fondata, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni sub 1), in quanto non consentano all'agente stabile che eserciti sol di fatto le mansioni corrispondenti al grado superiore a quello di diritto occupato di percepire il trattamento economico del grado superiore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI- Giuseppe BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1984.