Sentenza n 225 del 1984

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SENTENZA N. 225

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Albero MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 151, secondo e terzo comma, e 263 bis del codice di procedura penale; art. 10 del d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932 (Norme di attuazione di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1976 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Petti Luigi iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 107 dell'anno 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 30 dicembre 1976 il giudice istruttore del Tribunale di Salerno, nel corso del procedimento penale a carico di Luigi Petti (imputato di bancarotta fraudolenta e violazione dell'obbligo di residenza), sollevava questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, degli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui da un lato non prevedono il deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto ineseguito e del verbale di vane ricerche ed il correlativo diritto del difensore all'avviso, dall'altro dispongono la decorrenza nei confronti del difensore del termine per proporre ricorso dalla data del verbale di vane ricerche e non dal deposito in cancelleria del mandato di cattura e del verbale stesso.

Secondo il giudice a quo tali disposizioni violano il diritto di difesa, non consentendo al difensore di un imputato latitante colpito da mandato di cattura di aver conoscenza del provvedimento soggetto ad impugnazione ed estendendo al difensore stesso la presunzione iuris tantum di conoscenza del provvedimento fondata sulla volontaria sottrazione dell'imputato all'esecuzione di esso. Ne risulterebbe così impedita - secondo il Tribunale - l'esplicazione dell'assistenza tecnica in ogni stato e grado del procedimento, che é una delle garanzie essenziali del diritto alla difesa.

2. - É intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, assumendo l'infondatezza della questione sollevata.

Qualora, infatti - argomenta l'Avvocatura - fosse previsto l'obbligo del deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto ineseguito e del verbale di vane ricerche, si offenderebbe l'evidente interesse alla segretezza sull'emissione del mandato e sulle ragioni che l'hanno motivato, consentendo all'imputato latitante di inquinare le prove e ponendolo in una situazione di ingiustificato favore rispetto all'imputato che venga a conoscenza del mandato solo al momento del suo arresto. D'altra parte - osserva la difesa dello Stato - il termine per l'impugnazione del mandato stesso non decorre, in caso di latitanza, dalla data del verbale di vane ricerche, ma dal giorno della consegna del mandato all'imputato, come ha ritenuto la Cassazione (Sez. IV, 17 marzo 1976, n. 387, riportata più oltre).

Considerato in diritto

1. - Viene sottoposta all'esame della Corte la questione se contrastino o meno con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, gli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R 25 ottobre 1955, n. 932, nella parte in cui non prevedono il deposito in cancelleria del mandato di cattura rimasto ineseguito e del verbale di vane ricerche ed il correlativo diritto del difensore all'avviso ed in cui dispongono la decorrenza del termine per proporre ricorso da parte del difensore stesso contro il mandato di cattura dalla data del verbale di vane ricerche, anziché da quella del deposito in cancelleria del mandato di cattura e del suddetto verbale. Dubita il giudice istruttore del Tribunale di Salerno che tali disposizioni ledano il diritto di difesa, rendendo impossibile l'esplicazione dell'assistenza tecnica nel caso di mandato di cattura a carico di un imputato latitante.

Tale lesione si determinerebbe - si osserva nell'ordinanza di rimessione - in quanto la giurisprudenza ordinaria si sarebbe da tempo consolidata in un'interpretazione restrittiva delle norme impugnate, negando al difensore il diritto all'avviso e al deposito del mandato di cattura e del verbale di vane ricerche e facendo decorrere il termine per proporre ricorso, in caso di volontaria sottrazione all'esecuzione del mandato da parte dell'imputato, dalla data del suddetto verbale, di cui entrambi, imputato e difensore, possono essere del tutto ignari.

2. - La questione, come proposta, non é fondata.

La lesione lamentata, infatti, discende dal presupposto che le norme denunciate pongano l'imputato e il difensore nella condizione di ignorare l'evento che costituisce il termine a quo per proporre impugnazione avverso il mandato di cattura, in quanto la latitanza stessa dell'imputato comporta l'ipotesi che egli possa non essere a conoscenza della data del verbale di vane ricerche, che registra appunto la mancata esecuzione del mandato di cattura per l'impossibilità di reperire il destinatario.

Senonché é proprio tale presupposto giuridico a fare difetto. La giurisprudenza ordinaria ha subito, infatti, un'evoluzione allontanandosi dalla interpretazione restrittiva esposta nell'ordinanza di rimessione ed orientandosi invece, con una tendenza ormai uniforme da molti anni e tale comunque da costituire allo stato diritto vivente, nel senso che il termine per impugnare il mandato di cattura decorre - ai sensi dell'impugnato art. 10 d.P.R. n. 932 del 1955 - non dal verbale di vane ricerche, ma dalla consegna o dalla notificazione del mandato di cattura o comunque dal momento in cui l'imputato latitante ne abbia avuto piena conoscenza. La ratio della norma citata si informa, secondo la Corte di Cassazione, al principio generale che il termine per impugnare un provvedimento non può che decorrere dal giorno in cui esso viene formalmente conosciuto dalla parte, cui la legge riconosce il diritto di impugnarlo.

La normativa vigente, pertanto, non modificata sul punto dall'entrata in vigore della legge 12 agosto 1982, n. 532 (Tribunale della libertà), garantisce all'imputato latitante e al suo difensore la conoscenza del momento iniziale della decorrenza del termine per impugnare il mandato di cattura, ponendolo nelle condizioni di esercitare quel diritto alla difesa tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Questa Corte, peraltro, ha avuto occasione di affermare più volte come il diritto di difesa possa, quanto alle modalità del suo esercizio, essere dal legislatore diversamente regolato ed adattato alle speciali esigenze dei diversi procedimenti, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni (sentenze nn. 159 del 1972 e 80 del 1984).

Ora é innegabile che nell'ipotesi della latitanza dell'imputato - come nel caso della normativa impugnata - la tutela del diritto alla difesa debba essere contemperata dall'esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di assicurare la segretezza delle ricerche dell'imputato stesso.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 151, secondo e terzo comma, 263 bis C.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal giudice istruttore del Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1984.