ORDINANZA N. 197
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv Albero MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Prof. Antonio LAPERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma primo, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1982 dal pretore di Riesi nei procedimenti penali riuniti a carico di Bartoli Gaetano ed altri, iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 349 dell'anno 1983;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 giugno 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Riesi, con ordinanza del 21 aprile 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione.
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine "lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che questa Corte, in aderenza alla propria consolidata giurisprudenza in tal senso, ha dichiarato manifestamente infondate identiche questioni sollevate dallo stesso pretore di Riesi con le ordinanze nn. 5 e 72 del 1984, sul presupposto che é legittimo anche in riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e "lottizzazione", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (vedi da ultimo anche le ordinanze nn. 156, 169 e 194 del 1983
, oltreché la sentenza n. 49 del 1980).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1984.
Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Antonio LAPERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1984.