Ordinanza n.158 del 1984

 

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ORDINANZA N. 158

ANNO 1984

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LAPERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure), promosso con ordinanza emessa il 20 dicembre 1982 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Pellegrino Rosaria contro il Comune di Catania ed altra, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 308 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'111 gennaio 1984 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che il TAR per la Sicilia - Sezione di Catania - ha sollevato, con ordinanza 20 dicembre 1982, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt. 97, primo comma, Cost., nonché 14, lett. s), e 20 dello Statuto della Regione siciliana;

che tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che la norma impugnata attribuendo al Sindaco, in materia di opere pubbliche dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - non garantirebbe l'imparzialità dell'azione amministrativa e la proprietà privata e inoltre lederebbe le dette norme statutarie;

considerato che la prima questione, sollevata in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost. - in quanto analoga ad altra dichiarata non fondata con sentenza n. 319 del 1983

 - é stata già dichiarata manifestamente infondata con ordinanze nn. 42 e 71 del 1984 e che non vengono prospettati argomenti che possano indurre a diversa decisione;

considerato altresì che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della seconda questione, sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s) e 20 dello Statuto regionale siciliano, come richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure") sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s), e 20 dello statuto regionale siciliano con ordinanza 20 dicembre 1982 dal TAR per la Sicilia - Sezione di Catania;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 42 della Costituzione con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LAPERGOLA  - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 7 giugno 1984.