ORDINANZA N. 42
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma primo, della legge Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 aprile 1980 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Cosentini Cristoforo ed altro contro il Comune di Riposto ed altro, iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 290 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 28 agosto 1981 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Ditta Giuseppe Allegra contro Comune di Riposto ed altre, iscritta n. 792 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 dell'anno 1982,
3) ordinanza emessa il 24 marzo 1981 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Poselli Margherita contro Sindaco del Comune di Gravina, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982,
4) ordinanza emessa il 17 novembre 1981 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto da Di Giunta Agata contro Comune di Catania, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione di Cosentini Cristoforo, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il TAR per la Sicilia - Sezione di Catania - ha sollevato, con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981,28 agosto 1981 e 17 novembre 1981, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione, sotto il profilo che la norma impugnata - attribuendo al sindaco, in materia di opere pubbliche dei Comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - detterebbe una disciplina contraria al principio d'imparzialità della P.A., per essere il sindaco organo dell'ente interessato a detti provvedimenti e così finendosi con lo svuotare la proprietà privata da ogni garanzia;
rilevato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una disposizione simile a quella adottata dalla norma impugnata - é stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983, in riferimento all'art. 97 della Costituzione:
considerato che non sono stati prospettati argomenti che possano indurre ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame, tenuto conto che la sua conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la dedotta violazione dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento" nell'espropriazione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), sollevata con ordinanze 19 aprile 1980, 24 marzo 1981, 28 agosto 1981 e 17 novembre 1981 del TAR per la Sicilia, Sezione di Catania, in riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.