ORDINANZA N. 72
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, promossi con tre ordinanze emesse il 21 aprile 1982 dal pretore di Riesi nei procedimenti penali a carico di Giuliana Gaetano, Golisano Carmelo e Buttiglieri Filomena ed altri iscritte ai nn. 18, 19 e 20 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 135, 163 e 177 dell'anno 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che il pretore di Riesi, con tre distinte ordinanze, emesse tutte in data 21 aprile 1982, recanti i nn. 18, 19 e 20 del reg. ord. 1983, di contenuto analogo, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione;
che i rispettivi giudizi, concernenti la medesima questione di legittimità costituzionale, possono essere riuniti e decisi con unica ordinanza.
Considerato che ad avviso del giudice a quo la norma impugnata non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, in quanto il termine " lottizzazione" sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti, tali da comportare anche la violazione del diritto di difesa e il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale;
che questa Corte, in aderenza alla propria consolidata giurisprudenza in tal senso, ha dichiarato manifestamente infondata una identica questione sollevata dallo stesso pretore di Riesi con l'ordinanza n. 5 del 1984, sul presupposto che é legittimo anche in riferimento alla materia edilizia, l'uso di espressioni di comune esperienza, quali "limitata entità", "limitate modificazioni" e "lottizzazione ", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione (vedi da ultimo anche le ordinanze nn. 156, 169 e 194
del 1983, oltreché la sentenza n. 49 del 1980).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sollevata, con riferimento agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, e 112 della Costituzione, dal pretore di Riesi con le tre ordinanze, emesse tutte in data 21 aprile 1982, di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1984.