ORDINANZA N. 58
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo sul ricorso proposto da Ubiali Alcide, iscritta al n. 595 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 del 1983 Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore dott. Francesco Saja.
Ritenuto che durante un procedimento iniziato con ricorso di Ubiali Alcide la Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con ordinanza del 23 settembre 1981 (in G. U. n. 315 dei 1983, reg. ord. n. 595 del 1983) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che esclude il potere della Commissione tributaria di sospendere la riscossione coattiva delle imposte dirette, in quanto dispone l'iscrizione nei ruoli di un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio, ancorché penda il giudizio di primo grado;
che al giudice rimettente sembrava che la detta norma contrastasse con l'art. 3 Cost., discriminando i contribuenti meno abbienti e quindi più esposti al rischio di gravi pregiudizi patrimoniali per il pagamento di imposte non dovute, nonché con gli artt. 24 e 113 Cost. per la diminuita tutela giurisdizionale del contribuente stesso;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri é intervenuta chiedendo che sia dichiarata la manifesta infondatezza della questione.
Considerato che la questione sollevata con riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. é manifestamente infondata in quanto già decisa da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, stante la discrezionalità del legislatore ordinario in materia;
che le stesse considerazioni valgono evidentemente ad escludere la fondatezza della questione concernente un preteso irrazionale deteriore trattamento del contribuente meno abbiente (art. 3 Cost.);
che le ordinanze nn. 80 e 367 del 1983 hanno dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, mentre l'ordinanza n. 168 del 1983 ha dichiarato manifestamente infondata la questione relativa agli artt. 1 e 46 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sostanzialmente coincidente con quella attualmente in esame.
Visti gli artt. 23 e 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Bergamo con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 marzo 1984.