ORDINANZA N. 168
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 46 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione del contenzioso tributario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 16 maggio 1978 dal Pretore di Senigallia sul ricorso proposto da Sabatini Mario ed altra contro l'Ufficio del registro di Senigallia, iscritta al n. 441 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 341 del 6 dicembre 1978;
2) ordinanza emessa il 17 maggio 1979 dal Pretore di Putignano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Dema e l'Ufficio del registro di Bari, iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980;
3) ordinanza emessa il 20 marzo 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine sui ricorsi riuniti proposti dalla s.a.s. Belvedere Pineta di A. Villa e C., iscritta al n. 843 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 116 del 28 aprile 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un'esecuzione per la riscossione dell'imposta di registro iniziata dall'Ufficio del registro di Senigallia, il Pretore della stessa città, adito per l'opposizione proposta dagli ingiunti Sabatini Mario e Massi Anna Maria, con ordinanza del 16 maggio 1978 (in G.U. n. 341 del 6 dicembre 1978; reg. ord. n. 441 del 1978) sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 46 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636;
che secondo il Pretore dette disposizioni, in quanto tacitamente escludevano ogni possibilità per il contribuente di ottenere la sospensione degli atti esecutivi fiscali in sede giudiziaria, sembravano contrastare con gli artt. 3, 24, 102 e 113 Cost., pregiudicando la tutela giurisdizionale del contribuente;
che la stessa questione veniva sollevata, con analoga motivazione, dal Pretore di Putignano con ordinanza del 17 maggio 1979 (in G.U. n. 8 del 9 gennaio 1980; reg. ord. n. 795 del 1979) emessa nel corso di un procedimento di riscossione coattiva di imposta di registro iniziato dall'Ufficio del registro di Bari contro la S.p.A. Dema;
che anche la Commissione tributaria di primo grado di Udine con ordinanza del 20 marzo 1980 (in G.U. n. 116 del 28 aprile 1982; reg. ord. n. 843 del 1981), pronunciata nel procedimento su ricorsi della s.a.s. Belvedere Pineta contro ingiunzioni per imposte sul valore aggiunto emesse dal competente Ufficio tributario della stessa città, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 46 cit., ritenendo che la mancata attribuzione, da parte del legislatore tributario, del potere di sospendere gli atti esecutivi fiscali contrastasse, oltreché con l'art. 113 Cost., anche con l'art. 23 Cost., non essendo sufficientemente garantita la conformità a legge dell'atto impositivo di una prestazione patrimoniale;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nei giudizi chiedendo dichiararsi l'inammissibilità o, nel merito, l'infondatezza di tutte le questioni;
che le parti private non si sono costituite.
Considerato che i giudizi relativi alle ordinanze di rimessione, per la identità o analogia delle varie questioni in esse proposte, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni sollevate in riferimento agli artt. 24,102 e 113 Cost. sono manifestamente infondate in quanto sostanzialmente coincidenti con quelle già decise da questa Corte con sentenza n. 63 del 1982, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente regolata dal legislatore ordinario;
che le stesse considerazioni valgono evidentemente ad escludere la fondatezza della questione concernente un preteso irrazionale deteriore trattamento del contribuente (art. 3 Cost.);
che manifestamente infondata é anche la questione relativa all'art. 23 Cost., il quale - come bene osserva l'Avvocatura dello Stato nel suo atto d'intervento - concerne la legislazione sostanziale in materia di prestazioni patrimoniali autoritativamente imposte e non riguarda la tutela del contribuente nei procedimenti giurisdizionali.
Visti gli artt. 23 e 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 46 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 sollevate dai Pretori di Senigallia e di Putignano nonché dalla Commissione tributaria di primo grado di Udine con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento agli artt. 3,23,24,102,113 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1983.