ORDINANZA N. 367
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 39 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) e degli artt. 15, primo comma, e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 giugno 1980 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia sul ricorso proposto da Basso Mario, iscritta al n. 674 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 12 novembre 1980;
2) ordinanza emessa il 3 marzo 1982 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Piacenza sul ricorso proposto da Cardinali Luciano, iscritta al n. 399 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 17 novembre 1982;
3) ordinanza emessa il 22 giugno 1982 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Trapani sul ricorso proposto da Sansica Antonino, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del 30 marzo 1983.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice relatore Francesco Saja.
Ritenuto che durante un procedimento iniziato con ricorso di Basso Mario contro gli avvisi di accertamento per l'irpef e l'ilor per gli anni dal 1974 al 1977, la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza del 12 giugno 1980 (in G.U. n. 311 del 12 novembre 1980, reg. ord. n. 674 del 1980) sollevava, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, che disciplina l'istruzione del processo davanti alle commissioni tributarie, e 15 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, che disciplina l'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette in pendenza di ricorso del contribuente, in quanto essi, sottraendo al giudice tributario il potere di sospendere in via cautelare la riscossione coattiva delle imposte, sembravano pregiudicare la tutela giurisdizionale del contribuente stesso;
che nel corso di un procedimento iniziato da Cardinali Luciano ed avente per oggetto la formazione di un ruolo di imposta diretta da parte dell'Ufficio distrettuale di Piacenza nel 1980, la Commissione tributaria di primo grado della stessa città con ordinanza del 3 marzo 1982 (in G.U. n. 317 del 17 novembre 1982, reg. ord. n. 399 del 1982) sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del d.P.R. n. 602 del 1973 che attribuisce il potere di sospendere la riscossione delle imposte dirette all'intendente di finanza, nonché dell'art. 39 d.P.R. n. 636 del 1972, che per il procedimento davanti alle commissioni tributarie rinvia alle sole disposizioni generali del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., per gli stessi motivi addotti dalla Commissione di Gorizia;
che la Commissione di Piacenza indicava quale norma costituzionale di riferimento, anche l'art. 77 Cost., ritenendo che le norme impugnate contrastassero con l'art. 10, primo e secondo comma n. 14, l. 9 ottobre 1971 n. 825, che contiene la delega legislativa al governo per - la riforma tributaria ed affida il relativo processo ad organi giurisdizionali, quali le commissioni tributarie;
che l'art. 39 d.P.R. n. 636 del 1972 veniva denunciato, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., anche dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani con ordinanza del 22 giugno 1982 (in G.U. n. 88 del 30 marzo 1983, reg. ord. n. 754 del 1982), emessa nel corso di un giudizio iniziato da Sansica Antonino ed avente ad oggetto l'iscrizione a ruolo dell'irpef per l'anno 1975;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle cause relative a tutt'e tre le ordinanze, chiedendo che fosse dichiarata la non fondatezza delle questioni sollevate con la prima e la manifesta infondatezza di quelle sollevate con le altre due, stante la sopravvenuta sentenza della Corte n. 63 del 1982;
che le parti private non si sono costituite.
Considerato che le ordinanze di rimessione, per la sostanziale identità delle questioni proposte, vanno riunite e decise con unico provvedimento;
che le questioni relative agli artt. 15 e 39 d.P.R. n. 602 del 1973 in riferimento agli artt. 3,24 e 113 Cost. sono manifestamente infondate, essendo state già decise da questa Corte con sentenza 1 aprile 1982 n. 63, la quale ne ha dichiarato la non fondatezza, nella considerazione che la tutela cautelare non costituisce una componente essenziale della tutela giurisdizionale di cui alle citate norme della Costituzione, tutela che può essere discrezionalmente differenziata dal legislatore ordinario e che nel processo tributario si realizza essenzialmente con la restituzione della somma indebitamente riscossa, insieme agli interessi, da parte dell'amministrazione finanziaria soccombente (nello stesso senso: ord. 29 marzo 1983 n. 80 e 13 giugno 1983 n. 168);
che le questioni relative agli artt. 35 e 39 d.P.R. n. 636 del 1972 in riferimento agli artt. 3, 24, 113 Cost. - sostanzialmente coincidenti con quelle ora dette - debbono ritenersi altresì manifestamente infondate in base alle considerazioni contenute nella citata sentenza n. 63 del 1982;
che le stesse questioni sono manifestamente infondate anche in riferimento all'art. 53 Cost. poiché, come giustamente osserva l'Avvocatura dello Stato in uno dei suoi atti di intervento, la detta norma concerne non la tutela giurisdizionale del contribuente bensì l'aspetto sostanziale dell'imposizione;
che dalle esposte considerazioni discende, ancora, la manifesta infondatezza delle dette questioni in riferimento all'art. 77 Cost., poiché, escluse le denunciate violazioni dei principi costituzionali in materia di tutela giurisdizionale, deve di conseguenza escludersi il contrasto tra le norme impugnate e l'art. 10 della legge di delega n. 825 del 1971.
Visti gli artt. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, 35 e 39 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 77, 113 Cost. dalle Commissioni tributarie di primo grado di Gorizia, di Piacenza e di Trapani con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1983.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1983.