ORDINANZA N. 47
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso con ordinanza emessa il 16 settembre 1982 dal pretore di Poggibonsi nel procedimento civile vertente tra Pistolesi Massimo e Ditta F.lli Palazzoni, iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983.
Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Poggibonsi, con ordinanza emessa il 16 settembre 1982, ha impugnato l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 371 (rectius 361), per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma (in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera collettività, in proporzione della capacità contributiva dei singoli membri di questa, l'onere economico derivante dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle funzioni elettorali), nonché dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione (in quanto non prevede il diritto dei lavoratori, chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso gli uffici elettorali, al recupero del riposo non goduto nel caso di coincidenza delle operazioni elettorali con giorni di riposo settimanale);
e che nel presente giudizio nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la prima delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del 1982, e si é pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n. 40 del 1981 (per poi ritenere la manifesta infondatezza di entrambe, con l'ordinanza n. 192 del 1983).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, e 36, terzo comma, della Costituzione sollevate dal pretore di Poggibonsi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria: 22 febbraio 1984.