SENTENZA N. 40
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati), promossi con le seguenti ordinanze:
1 ) ordinanza emessa il 24 ottobre 1975 dal Pretore di Borgonovo Val Tidone nel procedimento civile vertente tra Idaspe Mario ed altri e l'Ente nazionale per l'energia elettrica, iscritta al n. 587 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 del 1976;
2) ordinanza emessa il 24 novembre 1977 dal Tribunale di Novara nel procedimento civile vertente tra Corsano Vincenzo ed altri e l'Associazione Irrigazione Est Sesia, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 del 1978.
Visti l'atto di costituzione dell'Associazione Irrigazione Est Sesia e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1980 il Giudice relatore Livio Paladin;
uditi l'avv. Giovanni Compagno per l'Associazione Irrigazione Est Sesia e l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza emessa il 24 ottobre 1975, il Pretore di Borgonovo Val Tidone ha impugnato - in riferimento al terzo comma dell'art. 36 Cost. - l'art. 119 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), per cui le pubbliche amministrazioni e i privati datori di lavoro "sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore". Il giudice a quo sostiene che, "qualora il lavoratore sia chiamato a svolgere le funzioni elettorali in giorni (normalmente il sabato e la domenica) in cui matura il suo diritto al riposo settimanale..., il godimento del diritto stesso, costituzionalmente garantito", verrebbe sacrificato, "senza che tale sacrificio possa apparire giustificato in vista della tutela di altri interessi ugualmente... garantiti".
Del pari, il Tribunale di Novara - con ordinanza emessa il 24 novembre 1977 - ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale: assumendo che l'impugnata disciplina legislativa comprima "l'irrinunciabile diritto al riposo settimanale" e dunque contrasti con il terzo comma dell'art. 36 Cost., "in quanto il lavoratore, nei tre giorni di c.d. ferie retribuite, svolge attività assai più gravose e prolungate nel tempo... delle ordinarie attività lavorative", senza nemmeno aver diritto ad una "indennità sostitutiva" per il riposo non goduto. Tuttavia, lo stesso tribunale, "ritenuto... che dall'eventuale accoglimento della presente eccezione di legittimità costituzionale deriverebbe un ulteriore non indifferente aggravio... per i datori di lavoro", ha impugnato altresì l'articolo 119 - "condizionatamente all'accoglimento della prima questione" - per pretesa violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, in quanto tale norma "pone a carico dei datori di lavoro, anziché della P.A. e quindi di tutti i membri della collettività in ragione delle rispettive capacità contributive, un onere economico in favore dei dipendenti, designati come Presidenti e segretari di seggi elettorali o scrutatori".
2. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza delle predette questioni.
Da un lato, l'art. 119 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati non contrasterebbe con il terzo comma dell'art. 36 Cost., poiché la disposizione così denunciata non farebbe che regolare le conseguenze della mancata prestazione dell'attività del lavoratore impegnato nello svolgimento di funzioni elettorali; ma non comporterebbe che tali funzioni siano equiparabili ad una prestazione effettivamente svolta alle dipendenze del datore di lavoro, con il conseguente diritto - costituzionalmente garantito - al riposo settimanale.
D'altro lato, dall'infondatezza della prima questione deriverebbe necessariamente l'assorbimento della seconda impugnativa. Ma questa andrebbe in ogni caso rigettata, dal momento che il datore di lavoro potrebbe pur sempre venire assoggettato - per legge - "a speciali obblighi anche di contenuto squisitamente sociale".
3. - S'è inoltre costituita l'Associazione Irrigazione Est Sesia (A.I.E.S.), quale parte convenuta nel giudizio pendente presso il Tribunale di Novara.
La difesa dell'Associazione deduce anzitutto che la questione sollevata in riferimento al terzo comma dell'art. 36 Cost. sarebbe irrilevante, ai fini del giudizio a quo, poiché la pretesa degli attori sarebbe stata avanzata "a titolo di ferie non godute e non già di riposo settimanale non goduto". Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata, poiché il diritto al riposo settimanale atterrebbe ai rapporti di lavoro, ma non riguarderebbe pubbliche funzioni svolte presso uffici elettorali. Ed anzi varrebbe in tal senso l'analogia con il caso dei lavoratori chiamati a prestare servizio militare oppure a fungere da giudici popolari.
Quanto invece all'ulteriore impugnativa che il Tribunale di Novara ha promosso in via condizionata, l'Associazione insiste per l'accoglimento di essa, ma solo nella "non creduta" ipotesi che venisse accolta l'impugnativa principale.
4. - Già chiamate e discusse nella pubblica udienza del 19 marzo 1980, le cause sono state rinviate a nuovo ruolo - per effetto dell'ordinanza n. 145 del 1980 - e quindi ridiscusse nella pubblica udienza del 10 dicembre 1980.
Considerato in diritto
1. - I giudizi instaurati dal Pretore di Borgonovo Val Tidone e dal Tribunale di Novara possono venire riuniti e decisi con unica sentenza.
Entrambi i giudizi hanno infatti per tema due gruppi di ricorsi promossi da lavoratori dipendenti che avevano svolto funzioni elettorali, in occasione del referendum popolare indetto nel 1974 o delle elezioni politiche del 1976: nei quali si chiede che sia riconosciuto ai ricorrenti il diritto ad usufruire di tutti e "tre giorni di ferie retribuite" - letteralmente previsti dall'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 - anche se due dei giorni impegnati presso gli uffici elettorali (sabato e domenica) non erano lavorativi. I giudici a quibus hanno viceversa ritenuto - secondo l'interpretazione delle parti convenute - che l'art. 119 si sia limitato a garantire ai lavoratori interessati l'intera retribuzione ("senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore"), ma non abbia attribuito loro il diritto a ricevere un quid pluris, quale compenso per l'attività prestata nelle eventuali giornate festive. Precisamente in tal senso, tuttavia, entrambe le ordinanze hanno impugnato l'art. 119, adducendo in via esclusiva o principale la violazione del terzo comma dell'art. 36 Cost., nella parte in cui esso proclama il "diritto al riposo settimanale" (o, quanto meno, ad una indennità sostitutiva).
2. - Anche in base alla predetta interpretazione restrittiva della norma in esame, che la Corte non ha ragione di disattendere, la questione si rivela non fondata.
Nella sentenza n. 35 di quest'anno, si è già precisato che l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 configura "una specifica misura agevolativa, discrezionalmente disposta dal legislatore", per meglio assicurare "il regolare svolgimento delle operazioni elettorali politiche" (nonché di altre consultazioni assimilate, quali sono i referendum disciplinati dalla legge n. 352 del 1970). Un'agevolazione siffatta non contraddice il principio costituzionale di eguaglianza, ma certo non esige di essere estensivamente intesa ed applicata - in forza d'una pronuncia di questa Corte - come invece vorrebbero le ordinanze di rimessione. Né giova far richiamo al terzo comma dell'art. 36 Cost.; tanto più che nei casi in esame si tratta di lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere - al di fuori del rapporto di lavoro e delle relative garanzie previste dalla Costituzione - "funzioni presso gli Uffici elettorali".
Tale conclusione preclude l'esame dell'ulteriore impugnativa proposta dal Tribunale di Novara - "condizionatamente all'accoglimento della prima questione" - per il preteso contrasto che ne discenderebbe fra l'art. 119 del d.P.R. n. 361 del 1957 e il combinato disposto degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sollevata dal Pretore di Borgonovo Val Tidone e dal Tribunale di Novara - in riferimento all'art. 36, terzo comma, della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1981.