ORDINANZA N. 19
ANNO 1984
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 24 gennaio 1983, il 10 febbraio 1983, il 23 febbraio 1983, il 26 marzo 1983 dal Magistrato di sorveglianza presso il tribunale di Roma nei procedimenti di sicurezza instaurati nei confronti di Proietti Enrico, Arena Benito, Clemeno Gerardo, Guadagnoli Rocco, Senegaglia Roberto, Wiecek Giorgio, Rippa Orlando, Battistelli Ezio, Giuliani Italo, Alessandri Giuseppe, iscritte ai nn. da 396 a 402, 409, 423, 424 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1983 il Giudice relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che il magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma, con le dieci ordinanze - di identico tenore - indicate in epigrafe dubita che l'art. 102 c.p., in quanto non prevede che la declaratoria di abitualità (presunta) nel delitto sia subordinata al previò accertamento giudiziale della pericolosità sociale del soggetto, contrasti con l'art. 27, terzo comma, Cost.: sostenendo, al riguardo, che ove tale pericolosità manchi e sia percio anticipatamente revocata (in ipotesi, a breve distanza di tempo dalla sua applicazione) la misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di lavoro conseguente alla declaratoria di abitualità, quest'ultima produrrebbe solo effetti " desocializzanti"(quali l'impossibilità di guidare autoveicoli, o di esercitare il commercio o di godere dei benefici previsti da provvedimenti di amnistia o di condono: artt. 82 cod. strada, 11 T.U.L.P.S., 151 e 174, ult. cpv., c.p.);
Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 102 del codice penale sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost. (sent. n. 168 del 1972) ed ha espressamente riconosciuto "il fondamento razionale della qualificata presunzione di pericolosità criminale che si esprime nella abitualità nel delitto (sent. n. 140 del 1982; cfr. anche sent. n. 139 del 1982);
che il giudice a quo censura l'art. 102 del codice penale, in riferimento all'art. 27, terzo comma Cost., unicamente per gli effetti che ne derivano anche quando venga esclusa la persistente pericolosità criminale del delinquente abituale, con conseguente revoca della misura di sicurezza; eletti peraltro previsti da disposizioni di legge (artt. 151, ultimo comma e 174 ultimo comma del codice penale; art. 82, primo comma del codice della strada; art. 11 T.U.L.P.S.) non ricomprese nella denuncia in esame:
che pertanto la questione, anche a ritenerla ammissibile, deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norn1e integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 c.p. sollevata, in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., dal magistrato di sorveglianza presso il Tribunale di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 1984.
Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI
Depositata in cancelleria il 7 febbraio 1984.