Ordinanza n. 329 del 1983

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ORDINANZA N. 329

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati) promosso con ordinanza emessa il 6 gennaio 1982 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Alberighi Francesco e la S.p.a. COMIND iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 331 del 1982.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il pretore di Torino, con ordinanza emessa il 6 gennaio 1982, ha impugnato l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma, Cost. ("in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera cittadinanza italiana l'onere economico derivante dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle consultazioni elettorali");

e che nel presente giudizio nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la sollevata questione, con sentenza n. 124 del 1982; per poi pronunciarne la manifesta infondatezza con ordinanza n. 192 del 1982.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 28 novembre 1983.