ORDINANZA N. 192
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati), promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 1981 dal pretore di Ravenna, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Abrotini Gabriele ed altri e l'ENEL, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del 9 settembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il pretore di Ravenna, con ordinanza emessa il 20 marzo 1981, ha impugnato l'art. 119 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per pretesa violazione degli artt. 53, primo comma, e 3, primo comma ("in quanto pone a carico dei datori di lavoro e non dell'intera collettività, in proporzione della capacità contributiva dei singoli membri di questa, l'onere economico derivante dalla partecipazione dei lavoratori dipendenti a funzioni pubbliche in occasione delle funzioni elettorali"), nonché dell'art. 36, terzo comma, della Costituzione ("in quanto non prevede il diritto dei lavoratori, chiamati a svolgere funzioni pubbliche presso gli uffici elettorali, al recupero del riposo non goduto nel caso di coincidenza delle operazioni elettorali con giorni di riposo settimanale");
e che nel presente giudizio nessuna delle parti si é costituita, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che la Corte ha già dichiarato non fondata la prima delle dedotte questioni, con sentenza n. 124 del 1982; e si é pronunciata nel medesimo senso sulla seconda questione, con sentenza n. 40 del 1981 (per poi ritenerne la manifesta infondatezza, con la citata sentenza n. 124 di quest'anno
).