Ordinanza n. 322 del 1983

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ORDINANZA N. 322

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

          Avv. Alberto MALAGUGINI

          Prof. Livio PALADIN      

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

          Prof. Virgilio ANDRIOLI  

          Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) e 57 cod. pen. (reati commessi col mezzo della stampa periodica), giudizi promossi dal Tribunale di Roma con cinque ordinanze emesse il 27 febbraio 1982, con due ordinanze emesse il 13 febbraio 1982 e con ordinanze emesse il 20 febbraio e il 4 marzo 1982, rispettivamente iscritte ai nn. da 449 a 457 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 310 del 1982.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella pubblica udienza del 26 aprile 1983 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.

Ritenuto che: 1.1. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma citò per giudizio direttissimo avanti il Tribunale medesimo Scarfone Roberto e Pratesi Piero imputati il primo del delitto di cui agli artt. 595 cap. I e II, c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 per aver pubblicato nel quotidiano "Paese Sera" del 6 gennaio 1980 un suo articolo, da ritenersi lesivo della reputazione di Barletta Vittorio, e il secondo del delitto di cui agli artt. 57 c.p. in relazione agli artt. 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47 per avere quale direttore responsabile del quotidiano omesso di esercitare sul contenuto dello stesso il controllo necessario ad impedire la commissione del reato ascritto allo Scarfone. Nella quinta udienza di dibattimento l'adito Tribunale, ritenuto che le ragioni, che avevano indotto il legislatore a dettare la legge 8 febbraio 1948 n. 47, ricorrevano con maggiore intensità per il reato di diffamazione perpetrato per mezzo della radio e della televisione, e richiamato la Corte Cost. 42/1977, giudicò rilevante, e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 9, 12, 13 e 21 l. 7/1948 e 57 c.p., con ordinanza emessa il 27 febbraio 1982, notificata il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 449 R.O. 1982.

1.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita; ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato il 30 novembre 1982, con il quale l'Avvocatura generale dello Stato ha, per quel che concerne la questione d'incostituzionalità degli artt. 9, 12 e 13 l. 47/1948 e 57 c.p., richiamato la C. Cost. 168/1982 chiedendone la dichiarazione di manifesta infondatezza e, per quel che concerne la questione d'incostituzionalità dell'art. 21 l. 47/1948, ha concluso per la dichiarazione d'infondatezza sul riflesso che verrebbe pur sempre in considerazione la violazione, nel campo processuale, dell'art. 3 Cost. cui la C. Cost. - stante la differenziazione fra le due discipline - ha negato consistenza.

2.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a carico di Zollo Antonio direttore responsabile del quotidiano "L'Unità", imputato del delitto di cui agli artt. 110, 595 cap. I e II c.p. e 13 l. 47/1948 per avere, in concorso con l'autore non identificato, pubblicato un articolo con cui si offendeva anche mediante attribuzione di fatto determinato la reputazione di Benedetto Todini, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 27 febbraio 1982 - alla sesta udienza di dibattimento, notificata il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 450 R.O. 1982, ha riprodotto testualmente motivazione e dispositivo dell'ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

3.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a carico di Paolini Enzo e di Fossati Luigi, imputati il primo del delitto di cui agli artt. 595 c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per avere redatto sul quotidiano "Il Messaggero" del 27 giugno 1979 un articolo con il quale si offendeva la reputazione di Scianò Biagio e il secondo del delitto di cui agli artt. 57 e 595 c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per avere omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano, di cui era direttore responsabile, il controllo necessario al fine d'impedire la commissione del reato di cui il Paolini era imputato, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 27 febbraio 1982 - alla ottava udienza di dibattimento, notificata il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 451 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

3.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

4.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a carico di Giordano Pasquale e di Pratesi Piero, imputato il primo del delitto di cui agli artt. 81 e 595 c.p. e 21 l. 47/948 per avere redatto e pubblicato sul quotidiano "Paese Sera" dei 20 e 23 maggio 1980 due articoli con i quali si offendeva la reputazione di Todini Benedetto e il secondo del delitto di cui agli artt. 81, 57 e 595 c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per avere omesso di esercitare sul contenuto del quotidiano, di cui era direttore responsabile, il controllo necessario al fine di impedire la commissione del reato di cui era imputato il Giordano, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 27 febbraio 1982 - alla sesta udienza di dibattimento, notificata il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 452 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a carico di Zollo Antonio imputato del delitto di cui agli artt. 110, 595 c.p. e 13 e 21 l. 47/1948 per avere in concorso con persona rimasta sconosciuta pubblicato sul quotidiano "L'Unità" del 15 maggio 1980, di cui era direttore responsabile, un articolo con il quale si offendeva la reputazione di Todini Benedetto, con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 27 febbraio 1982 - alla quarta udienza di dibattimento, notificata il 9 e comunicata il 17 del successivo marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 453 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

5.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

6.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a carico di Gilmozzi Marcello, imputato del reato di cui agli artt. 81, 110, 595 commi primo a terzo c.p. e 13 l. 47/1948, per aver pubblicato sul quotidiano "Il Popolo" del 9 gennaio 1980, di cui era direttore responsabile, un articolo, con il quale si offendeva la reputazione di Pannella e di altri sei deputati del Partito Radicale, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 13 febbraio 1982 - alla quinta udienza di dibattimento, notificata e comunicata rispettivamente i successivi 20 e 23, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 454 R.O. 1982, ha stilato motivazione e dispositivo poi testualmente riprodotti nella ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

7.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a carico di Carretti Giampaolo, Larovere Vera e Emiliani Vittorio Francesco, imputati i primi due del delitto di cui agli artt. 110, 595 cap. I e II c.p., e 13 l. 47/1948 per avere, in concorso tra loro sul quotidiano "Il Messaggero" dei 26 e 30 ottobre e 3 novembre 1979 e 18 gennaio 1980, pubblicato, sulla base di dichiarazioni rese dalla Larovere, articoli con i quali si offendeva la reputazione di Leopardi Aurora anche con l'attribuzione di fatto determinato, e il terzo del delitto di cui all'art. 57 c.p. in relazione agli artt. 595 c.p. e 13 l. 47/1948 per avere, quale direttore responsabile del quotidiano, omesso di esercitare sul contenuto dello stesso il controllo necessario al fine di impedire la commissione del delitto di cui erano imputati il Carretti e la Larovere, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 13 febbraio 1982 - alla quarta udienza di dibattimento, notificata e comunicata rispettivamente i successivi 20 e 23, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 455 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza iscritta al n. 454 R.O. 1982.

7.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

8.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a carico di Scalfari Eugenio, imputato del delitto di cui agli artt. 110, 595 c.p., 13 e 21 l. 47/1948 per avere pubblicato in concorso con l'autore non identificato sul quotidiano "La Repubblica" del 20 giugno 1980, di cui era direttore responsabile, un articolo con il quale si offendeva la reputazione di Franco Levi con l'aggravante di fatti determinati, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 20 febbraio 1982 - alla quarta udienza di dibattimento, comunicata e notificata rispettivamente i successivi 1 e 12 marzo, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 456 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo della ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

8.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

9.1. - Nel procedimento penale, introdotto con rito direttissimo, a carico di Stampacchia Luigi e di Vianello Silvano, imputati del delitto di cui agli artt. 110, 595 cap. I e II c.p. e 13 l. 47/1948 per avere, in concorso tra loro pubblicato sul bollettino "Lettera Romana" Agenzia di stampa, di cui il Vianello era direttore responsabile, un articolo redatto dallo Stampacchia, con il quale era offesa, anche mediante l'attribuzione di fatti determinati, la reputazione di Todini Benedetto (procedimento al quale furono riuniti altri procedimenti a carico dello stesso Stampacchia), il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa - sotto la data del 4 marzo 1982 - alla sesta udienza di dibattimento, notificata e comunicata rispettivamente i successivi 16 e 18, pubblicata nella G.U. n. 310 del 10 novembre 1982 e iscritta al n. 457 R.O. 1982, ha testualmente riprodotto motivazione e dispositivo dell'ordinanza iscritta al n. 449 R.O. 1982.

9.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si é costituita né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

10. - Nel corso della pubblica udienza del 26 aprile 1983, nella quale il Giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Azzariti, per l'interveniente Presidente del Consiglio dei ministri, ha insistito nelle già svolte argomentazioni e nelle già formulate conclusioni.

Considerato che: 11. - La identità di motivazione e di dispositivo giustifica la riunione dei nove procedimenti.

12. - Per quel che concerne gli artt. 9, 12 e 13 l. 8 febbraio 1948, n. 47 e 57 c.p. il Tribunale di Roma, nella motivazione della ordinanza 13 febbraio 1982 (n. 454 R.O. 1982), riprodotta nelle altre otto ordinanze, non espone argomenti che non abbiano già ricevuto confutazione nella sent. 168/1982, ribadita nelle ord. 213/1982 e 53/1983 della Corte e, pertanto, non rimane che dichiarare la manifesta infondatezza della proposta questione.

13. - Né diverso risultato é da attingere in punto alla questione d'incostituzionalità, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 21 comma terzo l. 47/1948, per il quale "al giudizio si procede col rito direttissimo", perché non si denuncia violazione del diritto di difesa (violazione, di cui la Corte, con sent. 164/1983, ha negato la sussistenza in giudizi - pur non preceduti da arresto in flagranza - celebrati con rito direttissimo), ma ci si limita a lamentare la differenziazione del rito processuale tra le due discipline, come espressione lesiva dell'art. 3, cui la Corte ha negato consistenza.

Infine la circostanza che possa riuscire opportuno armonizzare le forme dei giudizi sui reati rispettivamente commessi col nuovo mezzo radio televisivo e col mezzo della stampa non basta a far ritenere intrinsecamente ingiustificata ed illegittima la scelta del rito direttissimo operata nel secondo caso dall'art. 21 comma terzo della legge 47/1948.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione d'incostituzionalità sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 9, 12, 13 e 21 l. 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 57 c.p. con le ordinanze 27 febbraio 1982 (cinque), 13 febbraio 1982 (due), 20 febbraio 1982 e 4 marzo 1982 del Tribunale di Roma (nn. 449 a 457 RO. 1982).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 1983.

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 7 ottobre 1983.