Ordinanza n. 79 del 1983

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ORDINANZA N. 79

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale), così come modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 1980 dal Pretore di Mestre, nel procedimento penale a carico di Maronese Aldo, iscritta al n. 561 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 15 ottobre 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone;

Ritenuto che con ordinanza 14 febbraio 1980, emessa nel procedimento penale a carico di Maronese Aldo, il Pretore di Mestre ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come modificati dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, per preteso contrasto con l'art. 3 Cost.;

 

che, secondo il Pretore le norme impugnate, disponendo che i titolari di patenti di guida C e CE, se sono di età inferiore ai 21 anni, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale per condurre autoveicoli adibiti a trasporto di cose con peso complessivo a pieno carico superiore ai q. 75, creerebbero a danno dei predetti soggetti una discriminazione ingiustificabile, trattandosi di persone che, per aver compiuto gli anni 18, hanno raggiunto la piena maturità psico-fisica secondo le norme civilistiche;

che la parte privata non si é costituita, mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile perché irrilevante, o in subordine, infondata.

Considerato che l'ordinanza di rinvio si limita alla pura e semplice affermazione della rilevanza della questione, senza addurre alcun motivo al riguardo e senza nessun riferimento alla fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, e quindi agli effettivi termini di specifica operatività della norma impugnata;

che, restando così insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma della legge 11.3.1953, n. 87, si impone la declaratoria di manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza, in conformità della ormai costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ord. 7, 10, 12, 27/83).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, commi 9 e 13, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, così come sostituiti dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in riferimento all'art. 3, Cost., con l'ordinanza del Pretore di Mestre in data 4 febbraio 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO – Ettore GALLO

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 29 marzo 1983.