ORDINANZA N. 75
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 21 luglio 1979 dal Pretore di Roma, nel procedimento civile vertente tra Imperi Anna Maria e Moscato Vincenzo, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29 settembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 285/1982 del Pretore di Roma é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dall'1 all'8, della legge sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso del locatore dai contratti di locazione, per necessità o per gli altri motivi previsti dalla norma, quando il reddito annuo del conduttore superi gli otto milioni di lire.
Considerato che per quanto riguarda la denuncia del n. 1 del citato art. 59 (recesso per necessità del locatore di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio o di prossimi congiunti) la questione é stata già prospettata sotto lo stesso profilo alla Corte, la quale con la sentenza n. 22 del 1980 l'ha risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando l'illegittimità costituzionale del n. 1 dell'impugnato art. 59, e con le successive ordinanze nn. 88 e 130 del 1980 ha conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.
Considerato, inoltre, in ordine alla denuncia dei nn. dal 2 all'8 dell'articolo impugnato, che nel giudizio de quo la pronuncia sulla questione così sollevata é del tutto irrilevante, non riguardando la fattispecie alcuna delle ipotesi previste dai numeri citati; che, pertanto, la questione stessa é manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, n. 1 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 285/1982 e già dichiarata fondata con sentenza n. 22 del 1980 e manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte nn. 88 e 130 del 1980.
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, nn. dal 2 all'8, della citata legge n. 392/1978, sollevata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1983.