Ordinanza n. 74 del 1983

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ORDINANZA N. 74

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

          Dott. Arnaldo MACCARONE

          Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1980 dal Giudice conciliatore di Pescasseroli, nel procedimento civile vertente tra D'Addario Pasquale e Salmaggi Elvira, iscritta al n. 801 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 14 gennaio 1981.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1982 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con l'ordinanza n. 801/1980 é stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 59 della legge sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978, denunciandosi l'esclusione della facoltà di recesso per necessità del locatore dai contratti di locazione con conduttori il cui reddito annuo superi gli otto milioni di lire.

Considerato che la medesima questione é stata già prospettata sotto lo stesso profilo alla Corte, la quale con la sentenza n. 22 del 1980 l'ha risolta, riconoscendone la fondatezza e dichiarando l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, e con le successive ordinanze nn. 88 e 130 del 1980 ha conseguentemente dichiarato la manifesta infondatezza della questione stessa.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 801/1980 e già dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze di questa Corte nn. 88 e 130 del 1980.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.

Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE -  Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

          Depositata in cancelleria il 25 marzo 1983.