SENTENZA N. 71
ANNO 1983
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA, Presidente
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
Dott. Francesco SAJA
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda) promossi con ordinanze emesse dal Pretore di Sampierdarena in data 7 marzo e 9 giugno 1978, rispettivamente iscritte ai nn. 402 e 532 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 1978 e n. 24 del 1979.
Visti l'atto di costituzione di Di Bella Franco e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 gennaio 1983 il Giudice relatore Livio Paladin;
udito l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - In un procedimento penale a carico di Franco Di Bella, quale direttore responsabile de "Il corriere della sera illustrato", il Pretore di Sampierdarena - con ordinanza emessa il 7 marzo 1978-ha impugnato, in riferimento all'art. 32 Cost., gli artt. 1 e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, "nella parte in cui non escludono dalla depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della legge 10/4/1962, n. 165" (sul "divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo").
Oltre a lamentare la diminuzione delle "possibilità di difesa" che la depenalizzazione comporterebbe per l'autore del fatto, il giudice a quo rileva, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, che l'art. 14 della legge n. 706 del '75 prevede una serie di esenzioni dalla depenalizzazione, dettate a tutela della salute;
sicché sarebbe ingiustificato - specialmente in vista dei particolari divieti introdotti in materia dalla legge n. 584 del 1975-che il legislatore non abbia incluso fra tali esenzioni anche il caso di chi propaganda i prodotti da fumo.
2. - Nel giudizio innanzi alla Corte si é costituito il Di Bella, eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa, in quanto mirante a "dar reviviscenza ad una norma penale abrogata", "in assoluto contrasto" con l'art. 25 cpv. Cost., come interpretato dalla Corte stessa (fin dalla sentenza n. 42 del 1977).
É intervenuto altresì il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo invece nel sensi dell'infondatezza, dal momento che la difesa della salute verrebbe assicurata, nei casi in questione, "dalle iniziative che, a sua tutela, ogni cittadino ben informato può assumere"; e ciò, diversamente dalle altre violazioni escluse dalla depenalizzazione. Quanto poi alla pretesa lesione del diritto di difesa, se pure la questione potesse essere presa in considerazione dalla Corte, essa sarebbe del pari infondata, data la natura "del tutto apodittica" dell'affermazione del giudice a quo.
3. - Lo stesso Pretore di Sampierdarena, con ordinanza emessa il 9 giugno 1978, recante motivazioni analoghe a quelle testé ricordate, ha risollevato identiche questioni di legittimità costituzionale, a seguito di una denuncia concernente la stazione televisiva di Radio Montecarlo.
Ma nel giudizio nessuno si é costituito, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. - Nella pubblica udienza, l'Avvocatura dello Stato ha aderito all'eccezione d'inammissibilità proposta dalla difesa del Di Bella. Ma, prima ancora, ha eccepito a sua volta che il Pretore di Sampierdarena non sarebbe legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte, non operando ancora nella veste di un giudice, dal momento che l'ordinanza risulterebbe emessa "nella procedura per atti relativi alla pubblicità delle sigarette sul giornale 'Il corriere della Sera", senza che sia stato neppure iniziato un procedimento penale nei confronti del direttore di quel quotidiano.
Considerato in diritto
Data l'identità delle questioni rispettivamente proposte a questa Corte, i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
Dev'essere anzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata nella pubblica udienza, relativamente al primo dei due giudizi in esame, da parte dell'Avvocatura dello Stato: secondo la quale il Pretore di Sampierdarena avrebbe agito - in sostanza - nell'esercizio di funzioni peculiari d'un pubblico ministero piuttosto che di un giudice. La giurisprudenza della Corte é infatti costante (si veda specialmente, la sentenza n. 104 del 1974) nel senso che il Pretore, esercitando funzioni giurisdizionali già nel corso della cosiddetta fase preistruttoria, sia legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale.
Entrambe le impugnative risultano invece inammissibili, in vista del tipo di pronuncia che il Pretore di Sampierdarena richiede alla Corte. Lo stesso giudice a quo considera infatti indubitabile "che la scelta tra le norme da depenalizzare e quelle a cui mantenere il carattere di reato spetti al legislatore ordinario"; e nondimeno ipotizza- per ristabilire l'interna coerenza della disciplina dettata dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706-che questa Corte si sostituisca al legislatore nel dichiarare esclusa "dalla depenalizzazione la contravvenzione di cui all'articolo unico della legge 10/4/1962, n. 165", sul divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo.
Ma decisioni del genere eccedono i poteri spettanti al giudice della legittimità costituzionale delle leggi, cui non é dato sottrarre determinate fattispecie alla regolamentazione comune, aggiungendo nuovi casi di esclusione ad una serie tassativamente fissata dalla legge: tanto più quando si tratti - come nell'ipotesi in esame-di creare una nuova figura criminosa, incidendo sul fondamentale principio di legalità dei reati e delle pene. Ed in tal senso la Corte si é già pronunciata più volte, specialmente nelle sentenze n. 42 del 1977, n. 73 e n. 108 del 1981.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. l e 14 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in riferimento all'art. 32 Cost. sollevata dal Pretore di Sampierdarena con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1983.
Leopoldo ELIA - Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1983.