Ordinanza n. 21 del 1983

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ORDINANZA N. 21

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1977 dal pretore di Cittadella nel procedimento penale a carico di Ferretti Bruno ed altri, iscritta al n. 554 del registro ordinanze del 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 dell'8 febbraio 1978.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato.

udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice relatore Antonino De Stefano.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 26 settembre 1977 il pretore di Cittadella ha deferito a questa Corte, su istanza di parte, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui non consente al danneggiato, che, versando in una delle ipotesi del primo comma dello stesso art. 19, reclami il risarcimento del danno, l'esercizio diretto dell'azione nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"), accordando, invece, a quest'ultimo la facoltà d'intervenire nel processo, anche in grado d'appello;

che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta nel giudizio per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che l'eccezione di illegittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza della stessa nel giudizio a quo: rilevanza, peraltro, da escludere a suo avviso, atteso che il responsabile civile, dal quale parte l'eccezione, lamenta che il danneggiato non possa agire contro il Fondo di garanzia, mentre il danneggiato non ha interesse a tale azione, essendo presente in giudizio proprio il responsabile civile, e cioè l'"impresa designata" a norma dell'art. 20 della stessa legge n. 990 del 1969, tenuta a liquidare il danno e passivamente legittimata alla domanda del danneggiato.

Considerato che l'ordinanza di rimessione, come eccepito dall'Avvocatura dello Stato, effettivamente non svolge alcuna motivazione in ordine alla rilevanza, nel giudizio di provenienza, della dedotta questione di legittimità costituzionale, né contiene il menomo riferimento alla concreta fattispecie, restando in tal modo eluso il precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione;

che deve pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la manifesta inammissibilità della questione per assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 26 settembre 1977 (R.O. n. 554 del 1977) dal pretore di Cittadella.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO -  Guglielmo ROEHRSSEN -Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.