Ordinanza n. 20 del 1983

 CONSULTA ONLINE 


ORDINANZA N. 20

ANNO 1983

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

Dott. Francesco SAJA

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO,

          ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, u.c., cod. pen. (Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1979 dal Pretore di Salò, nel procedimento penale a carico di Garatti Giuseppe, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1980.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che, con ord. 26 gennaio 1979, il Pretore di Salò, sull'eccezione avanzata dal difensore nel corso di un procedimento penale contro tale Garatti Giuseppe, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 u.c. cod. pen. in relazione all'art. 3 Cost.,

che, ad avviso del Pretore, il legislatore avrebbe graduato le pene, nei riguardi di reati appartenenti ad una stessa categoria, sia attraverso la configurazione di circostanze aggravanti, sia attraverso il mutamento del nomen iuris.

che, però - sempre ad avviso del primo giudice - l'art. 69 cod. pen. consente il giudizio di bilanciamento esclusivamente in rapporto alle vere e proprie circostanze del reato, in senso tecnico, ma non anche con riguardo a quelle che il legislatore avrebbe assunto "quali elementi costitutivi di uno stesso reato base", con ciò violando il principio di uguaglianza.

che la parte privata non si é costituita, mentre ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, pur essendovi effettivamente sul punto uno specifico principio contrario già espresso da questa Corte con riguardo al ben diverso interesse tutelato dalla fattispecie di cui all'art. 341 rispetto a quello di cui all'art. 594 cod. pen., per cui sembra azzardato parlare di reati appartenenti alla stessa categoria (sent. n. 109 del 2 luglio 1968), tuttavia deve darsi precedenza alla questione di rilevanza, che il Pretore non si é nemmeno proposto, e in ordine alla quale non é dato, perciò, alcun cenno alla fattispecie concreta, rispetto a cui il primo giudice si limita ad affermare apoditticamente la pregiudizialità della sollevata questione,

che, per tal modo, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte, resta insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 (sentenze 108, 109 e 158/82),

che conseguentemente la questione va dichiarata inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, con ord. 26 gennaio 1979, dal Pretore di Salò nei confronti dell'art. 69 u.c. cod. pen., in relazione all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.

Leopoldo ELIA – Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Oronzo REALE – Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALUGINI - Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO.

Giovanni VITALE - Cancelliere

Depositata in cancelleria il 1 febbraio 1983.