ORDINANZA N. 6
ANNO 1982
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) promossi con ordinanze emesse il 17 e il 10 novembre 1980 dal Pretore di La Spezia, nei procedimenti civili vertenti tra Brignolo Tiziana, Valle Miranda e la Soc.p.a. "O.T.O. Melara" rispettivamente iscritte ai nn. 3 e 4 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 ottobre 1981 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto che con le ordinanze citate in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), "nella parte in cui comprendono per la durata di tutta la vita, tra i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria, gli orfani dei caduti in guerra o degli assimilati a questi";
considerato che la normativa impugnata fissa il limite di età per l'assunzione obbligatoria al compimento del 55 anno di età e questa Corte ha già dichiarato non fondata, con la sentenza n. 104 del 1981, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione analoga a quella sollevata con le ordinanze citate in epigrafe;
considerato, per quanto attiene alla dedotta violazione dell'art. 41 della Costituzione, che questa Corte ha già affermato (sentenze n. 55 del 1961 e n. 38 del 1960) che le norme le quali prevedono l'assunzione obbligatoria di determinate categorie di soggetti non violano l'art. 41 della Costituzione, giacché questo legittima norme "protettive del benessere sociale e restrittive della privata iniziativa" quali quelle sull'assunzione obbligatoria;
ritenuto, pertanto, che appare evidente che le norme impugnate non contrastano neppure con l'art. 41 della Costituzione;
ritenuto che, sotto entrambi i citati profili, non sono stati addotti argomenti nuovi;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 8 e 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ("Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private"), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dal Pretore di La Spezia con le ordinanze di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 gennaio 1982.
Leopoldo ELIA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI – Giusepper .
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 gennaio 1982.