Ordinanza n.123 del 1981
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ORDINANZA N. 123

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Pretore di Sassari, nel procedimento penale a carico di Nigra Gavino ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981.

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale;

ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto); con riferimento agli artt. 3, 70 e 79 della Costituzione;

considerato che la questione in esame, con riferimento agli artt. 3 e 79 Cost. è stata ritenuta infondata con la sentenza n. 49 del 1980, e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 129 del 1980;

che sotto tali profili, l'ordinanza di rimessione non adduce aspetti sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;

che, peraltro, il riferimento all'art. 70 Cost. non fa che riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con riguardo all'art. 3 Cost., in quanto la presunta violazione dell'art. 70 Cost. si sostanzierebbe in una attività creativa della norma che la genericità del precetto imporrebbe al giudicante in sede applicativa, cosa questa già esclusa dalla su ricordata sentenza e ribadita dall'ordinanza n. 129 del 1980;

che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un mutamento della decisione adottata con le pronunce ricordate;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1981.