ORDINANZA N. 123
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto), promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1980 dal Pretore di Sassari, nel procedimento penale a carico di Nigra Gavino ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Oronzo Reale;
ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Sassari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1 del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 (Concessione di amnistia e indulto); con riferimento agli artt. 3, 70 e 79 della Costituzione;
considerato che la questione in esame, con riferimento agli artt. 3 e 79 Cost. è stata ritenuta infondata con la sentenza n. 49 del 1980, e, successivamente, manifestamente infondata con l'ordinanza n. 129 del 1980;
che sotto tali profili, l'ordinanza di rimessione non adduce aspetti sostanzialmente nuovi, o comunque tali da indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
che, peraltro, il riferimento all'art. 70 Cost. non fa che riproporre la medesima questione già esaminata dalla Corte con riguardo all'art. 3 Cost., in quanto la presunta violazione dell'art. 70 Cost. si sostanzierebbe in una attività creativa della norma che la genericità del precetto imporrebbe al giudicante in sede applicativa, cosa questa già esclusa dalla su ricordata sentenza e ribadita dall'ordinanza n. 129 del 1980;
che non sussistono perciò elementi idonei a giustificare un mutamento della decisione adottata con le pronunce ricordate;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, lett. c), n. 1, del d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1981.