Ordinanza n.120 del 1981
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ORDINANZA N. 120

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 maggio 1976, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione) e dell'art. 1, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 363 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 12 maggio 1978 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Pagliai Pia e Montereggio Ezio Salvatore, iscritta al n. 803 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8 del 9 gennaio 1980.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;

udito nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1980 il Giudice relatore Antonino De Stefano;

ritenuto che, con ordinanza emessa il 12 maggio 1978 (pervenuta a questa Corte il 16 ottobre 1979), il pretore di Genova ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 22 maggio 1976, n. 349, e 1, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 363 (rectius, art. 1 del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, convertito con modificazioni in legge 22 maggio 1976, n. 349, che proroga fino alla data del 31 dicembre 1976 i contratti di locazione in corso, prescrivendo che sino a tale data continuino ad applicarsi le disposizioni del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 1975, n. 363), nella parte in cui dispongono, per gl'immobili adibiti ad uso di abitazione, che la proroga si applichi limitatamente ai contratti stipulati con conduttori che abbiano un reddito complessivo netto annuo non superiore a lire 4 milioni, senza tener conto del carico di famiglia del conduttore,

a) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, "giacché situazioni profondamente disuguali vengono trattate in modo uguale";

b) per contrasto con l'art. 31 della Costituzione, in quanto "penalizzando di fatto l'inquilino quanto più la sua famiglia è numerosa" violano il principio di tutela della famiglia; che l'Avvocatura dello Stato nel suo atto d'intervento ha concluso per la non fondatezza della sollevata questione;

considerato che nel provvedimento di rimessione si riscontra un radicale difetto di motivazione in punto di rilevanza, non essendosi il giudice a quo dato il dovuto carico (come ribadito dalle recenti ordinanze di questa Corte n. 61 ed 89 del 1981) di indicare, sia pur sommariamente, in qual modo la soluzione della proposta questione necessariamente rilevasse ai fini del decidere.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge 22 maggio 1976, n. 349 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 13 maggio 1976, n. 228, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione) e 1, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 363 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 1975, n. 255, recante provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degl'immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe del pretore di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1981.