Ordinanza n.61 del 1981
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ORDINANZA N. 61

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, sul ricorso proposto da Mantovani Ginaldo, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980.

Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, mediante un'ordinanza emessa il 14 gennaio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ("Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi"), per pretesa violazione degli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione.

Considerato che la questione concernente gli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento ai predetti parametri costituzionali, è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi";

considerato, invece, che l'impugnativa dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973 (sulla base imponibile dell'imposta in esame) non è sorretta da alcuna motivazione, concernente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della questione medesima.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980;

2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1981.