ORDINANZA N. 61
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 4 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi), promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, sul ricorso proposto da Mantovani Ginaldo, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, mediante un'ordinanza emessa il 14 gennaio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 4 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 ("Istituzione e disciplina dell'imposta locale sui redditi"), per pretesa violazione degli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione.
Considerato che la questione concernente gli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 599 del 1973, in riferimento ai predetti parametri costituzionali, è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi";
considerato, invece, che l'impugnativa dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973 (sulla base imponibile dell'imposta in esame) non è sorretta da alcuna motivazione, concernente sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della questione medesima.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. n. 599 del 1973, sollevata in riferimento agli artt. 3,35 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 7 aprile 1981.