ORDINANZA N. 114
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione dell'imposta sui valore aggiunto), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Barbieri Umberto, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1980;
2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto dalla S.a.s. Marmi Lame Officine meccaniche, iscritta ai n. 823 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 1981.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (recante "Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto"), nella parte in cui non prevede la possibilità di definizione in via breve per le violazioni che non siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633;
Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale promossi, stante la identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;
Ritenuto che - come già rilevato da questa Corte con le ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979; n. 82 e n. 108 del 1980 - gli artt. 1 e 3 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante "Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno interamente mutato, con effetto retroattivo, il testo dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull'I.V.A.;
Considerato che in conseguenza si rende necessario - in conformità di quanto già statuito da questa Corte con le suddette ordinanze, per questioni del tutto analoghe - che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, alla stregua della suddetta nuova normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1981.
Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Deposito in cancelleria il 25 giugno 1981.