Ordinanza n.114 del 1981
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ORDINANZA N. 114

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Dott. Giulio GIONFRIDA, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione dell'imposta sui valore aggiunto), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 ottobre 1977 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto da Barbieri Umberto, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1980;

2) ordinanza emessa il 3 febbraio 1977 dalla Commissione tributaria di primo grado di Massa Carrara sul ricorso proposto dalla S.a.s. Marmi Lame Officine meccaniche, iscritta ai n. 823 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 del 1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1981 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.

Ritenuto che le ordinanze indicate in epigrafe sollevano, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (recante "Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto"), nella parte in cui non prevede la possibilità di definizione in via breve per le violazioni che non siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633;

Considerato che i giudizi di legittimità costituzionale promossi, stante la identità dell'oggetto, debbono essere riuniti;

Ritenuto che - come già rilevato da questa Corte con le ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979; n. 82 e n. 108 del 1980 - gli artt. 1 e 3 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante "Disposizioni integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno interamente mutato, con effetto retroattivo, il testo dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull'I.V.A.;

Considerato che in conseguenza si rende necessario - in conformità di quanto già statuito da questa Corte con le suddette ordinanze, per questioni del tutto analoghe - che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, alla stregua della suddetta nuova normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1981.

Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Deposito in cancelleria il 25 giugno 1981.