ORDINANZA N. 129
ANNO 1979
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Leonetto AMADEI , Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi riuniti di legittimità Costituzionale degli artt. 41, secondo comma, 43, commi secondo e quinto, 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), promossi con le ordinanze emesse il 22 aprile 1978 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Lucca, il 6 dicembre 1978 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, il 16 giugno 1978 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Ancona, il 16 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di 20 grado di Imperia, il 30 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di 20 grado di Gorizia, l'11 giugno 1977 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Aosta e il 23 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Rovigo, iscritte rispettivamente al n. 601 del registro ordinanze 1978 e ai nn. 110, 283, 368, 369, 445, 499 e 500 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45, 102, 168, 182, 210 e 237 dell'anno 1979.
Visto l'atto di costituzione di Landucci Lido nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Udito nella camera di consiglio dell'11 ottobre 1979 il giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che nei giudizi indicati in epigrafe sono state sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, secondo comma, 43, secondo e quinto comma, 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), nella parte in cui non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633/1972;
Considerato che, nonostante la parziale difformità di prospettazione delle singole ordinanze, la rilevanza delle questioni appare sempre fondata sulla suddetta esclusione e pertanto i giudizi di legittimità costituzionale con esse promossi richiedono una unica trattazione, stante la sostanziale unitarietà dell'oggetto; Ritenuto che perciò essi debbono essere riuniti;
Considerato che - come già rilevato da questa Corte con l'ordinanza n. 22 del 1979 - gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (recante: Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria") hanno interamente mutato il testo dell'art. 58, quarto comma, del decreto presidenziale n. 633 del 1972, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull'IVA;
Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario - in conformità di quanto già statuito da questa Corte con l'ordinanza n. 22 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame - che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto della suddetta nuova normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1979.
Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 14 novembre 1979.