Ordinanza n. 22 del 1979
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ORDINANZA N. 22

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Leonetto AMADEI, Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58, primo e quarto comma, 43, primo e quarto comma, e 48 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), promossi con ordinanze 14 giugno 1975 della Commissione tributaria di 1 grado di Cremona, 10 maggio 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di Benevento, 9 aprile 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Rovigo, 17 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, 21 ottobre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, 25 novembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Isernia, 20 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Mantova, 21 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Aosta, 26 aprile 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Siracusa, 21 luglio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia, 31 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Matera, 18 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Livorno, 30 marzo 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Napoli, 25 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1D grado di Salerno, 3 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di Matera, 7 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Ferrara, 14 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Imperia, 12 maggio 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Siracusa, 20 dicembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Siracusa, 16 gennaio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di Perugia, 7 giugno 1978 della Commissione tributaria di 10 grado di Gorizia, 17 febbraio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di Bolzano, 8 novembre 1977 della Commissione tributaria di 2 grado di Cuneo e 17 maggio 1978 della Commissione tributaria di 1 grado di Rieti, iscritte al n. 420 del registro ordinanze 1975; al n. 503 del registro ordinanze 1976; ai nn. 56, 78, 79, 253, 254, 347, 397, 424, 480 e 516 del registro ordinanze 1977; ai nn. 41, 180, 206, 234, 281, 292, 293,363, 364, 415, 518, 519, 553 e 592 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 dell'anno 1975; n. 246 dell'anno 1976; nn. 87, 94, 100, 183, 265, 293, 306 e 347 dell'anno 1977; nn. 18, 94, 164, 179, 250, 257, 285 e 320 dell'anno 1978; nn. 24, 31 e 38 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 58, primo e quarto comma; 43, primo e quarto comma; 48, e dell'intero Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a vari articoli della Costituzione, allegandosi la illegittimità costituzionale della limitazione della possibilità di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

Considerato che, nonostante la parziale difformità di prospettazione e di argomentazioni contenute nelle varie ordinanze di rimessione, la rilevanza delle questioni proposte appare sempre fondata su tale dedotta limitazione e che i giudizi di legittimità costituzionale con esse promossi richiedono una unica trattazione, stante la sostanziale unitarietà dell'oggetto;

Ritenuto che perciò essi debbono essere riuniti;

Rilevato che con gli artt. 1 e 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 (recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria"), l'art. 58, quarto comma - che conteneva la norma in base alla quale i giudici a quibus hanno ritenuto sussistente la suddetta limitazione della possibilità di conciliazione amministrativa alle sole violazioni constatate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del d.P.R. n. 633/1972 - é stato abrogato con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del detto d.P.R. n. 633 del 1972, e sostituito da un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente;

Considerato che anche gli artt. 43 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono stati sostituiti dall'art. 1 del citato d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24;

Ritenuto che in conseguenza di ciò si rende necessario che i giudici a quibus riesaminino la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto di tale nuova normativa e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 10 maggio 1979.