Ordinanza n.77 del 1981
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ORDINANZA N. 77

ANNO 1981

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI, Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

Prof. Giuseppe FERRARI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Tribunale di Siracusa con ordinanza 17 luglio 1980 nei confronti della Corte costituzionale a seguito dell'ordinanza n. 94 emessa dalla detta Corte il 18 giugno 1980 sulla domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza del Pretore di Augusta del 18 febbraio 1980, domanda contenuta nel ricorso proposto dalla Regione Sicilia, notificato il 24 aprile 1980, depositato il 29 successivo ed iscritto al n. 8/1980, per conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (n. 21 r.a.c).

Udito nella Camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Tribunale di Siracusa, chiamato a provvedere sull'istanza di revoca della provvisoria sospensione di Salvatore Placenti dai pubblici uffici, ordinata dal Pretore di Augusta con sentenza del 18 febbraio 1980, ha dichiarato di non potersi pronunciare sull'istanza medesima, dal momento che questa Corte, con ordinanza n. 94 del 1980, aveva a sua volta sospeso - nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzione, instaurato dalla Regione Sicilia - l'esecuzione della citata sentenza, nella parte concernente la provvisoria esclusione di Salvatore Placenti dall'esercizio del pubblico ufficio di deputato regionale; che secondo il Tribunale di Siracusa, per avere emesso la predetta ordinanza senza alcuna "pregiudiziale delibazione sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione", la Corte avrebbe "invaso" la "sfera di attribuzione" spettante al Tribunale stesso, quale "giudice naturale del Placenti": e ciò in violazione degli artt. 25, 101, 102, 104 e 134 della Costituzione;

ritenuto che il Tribunale ha pertanto sollevato - con ordinanza datata 17 luglio 1980 - conflitto di attribuzione nei confronti della Corte, la quale avrebbe valutato la sussistenza di "gravi ragioni", tali da doversi sospendere l'esecuzione della citata sentenza del Pretore di Augusta, "prima di conoscere se la dedotta lesione" delle attribuzioni regionali "fosse tale da potervi la Corte porre rimedio nell'ambito della sua competenza"; che la predetta ordinanza della Corte sarebbe dunque illegittima e "come tale" costituirebbe "strumento di invasione dell'ambito di attribuzione" del ricorrente, cui sarebbe stata temporaneamente sottratta la "competenza giurisdizionale penale"; che per il ricorrente "l'organo nei cui confronti sia stato elevato conflitto non deve subire, nemmeno interinalmente, gli effetti di una effettiva invasione di attribuzioni prima che il denunziato conflitto, in pendenza di giudizio, sia passato al vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale deputata a risolverlo": senza di che verrebbe meno la sola garanzia "volta a scongiurare che con inammissibili ricorsi al regolamento delle competenze si paralizzi, anche se temporaneamente, l'attività istituzionale dell'organo apparentemente confliggente"; che gli artt. 40 della legge n. 87 del 1953 e 28 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte dovrebbero interpretarsi nel senso "che le ordinanze di sospensione vengano adottate dalla Corte previo esame di ammissibilità dei relativi conflitti"; che, nel caso contrario, spetterebbe alla Corte, "verificata la non manifesta infondatezza della eccezione" (che il ricorrente prospetta in via subordinata) "ed attesa la rilevanza della questione ai fini della risoluzione del conflitto", dichiarare "incidentalmente" l'illegittimità degli articoli medesimi; e che, in entrambe le ipotesi, la Corte dovrebbe statuire, "annullando il provvedimento impugnato", che con lo stesso sarebbe stata temporaneamente sottratta al ricorrente "la funzione giurisdizionale penale", impedendogli "di conoscere sulla istanza di revoca del menzionato interdetto pretorile in relazione agli uffici di deputato e assessore regionale".

Considerato che la Corte è stata convocata, a norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, per decidere in camera di consiglio se il ricorso sia ammissibile: vale a dire, se il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali";

che tanto il Tribunale di Siracusa quanto la Corte costituzionale rientrano - potenzialmente - fra gli organi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione fra poteri dello Stato; che nel caso in esame non sussiste, però, "la materia di un conflitto", che, infatti, nel ricorso non si contesta alla Corte la spettanza del potere di sospendere, "per gravi ragioni", l'esecuzione di provvedimenti impugnati mediante conflitto di attribuzione, insorto fra una Regione e lo Stato; che non si contesta neppure il potere di disporre la sospensione di misure adottate da organi giurisdizionali, nei confronti dei quali una Regione abbia proposto conflitto (come questa Corte ha ammesso fin dalla sentenza n. 66 del 1964); che il ricorso si limita, invece, a negare la legittimità della sospensione disposta con l'ordinanza n. 94 del 1980, in quanto non sorretta da un previo specifico giudizio sull'ammissibilità del ricorso regionale in esame: desumendo, da questo solo assunto, che la Corte avrebbe invaso una sfera di competenza costituzionalmente riservata al ricorrente (e lasciando intendere che, ove la Corte avesse valutato l'ammissibilità del ricorso predetto, ne sarebbe risultata l'insussistenza di ogni "materia di conflitto tra Regione e Stato");

che, di conseguenza, il presente conflitto si dimostra proposto allo scopo di censurare il modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdizione propria della Corte: donde l'inidoneità della predetta questione a determinare un conflitto di attribuzione, sia tra Stato e Regione (cfr. la sent. n. 289 del 1974), sia tra poteri dello Stato (cfr. la sent. n. 30 del 1980); e che il ricorso del Tribunale di Siracusa si risolve dunque in un inammissibile mezzo di gravame, esplicitamente escluso dal terzo comma dell'art. 137 Cost., tanto più che l'attuale giudizio è ben distinto da quello nel corso del quale la Corte ha disposto l'impugnata sospensione;

che, d'altra parte, dall'esercizio del potere di sospensione - previsto dagli artt. 40 della legge n. 87 del 1953 e 28 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - non può derivare e non è derivato, nella specie, né un disconoscimento né una menomazione di attribuzioni costituzionalmente spettanti al Tribunale di Siracusa: anche ad ammettere, infatti, che il combinato disposto degli artt. 23 e 41 della legge n. 87 del 1953 imponga al Tribunale stesso di sospendere - in parte - il giudizio sulla predetta istanza di revoca promossa da Salvatore Placenti, non ne discenderebbe altro che una nuova ipotesi di pregiudizialità costituzionale, per sé non lesiva delle attribuzioni di nessun potere dello Stato;

che a suffragare l'ammissibilità del ricorso in esame non giova nemmeno argomentare - come già si è ricordato - che "l'organo nei cui confronti sia stato elevato conflitto non deve subire ... una effettiva invasione di attribuzioni prima che il denunziato conflitto ... sia passato al vaglio di ammissibilità della Corte costituzionale": in questi termini, in vero, il conflitto nei confronti della Corte avrebbe dovuto venire se mai sollevato dal Pretore di Augusta e non dal Tribunale di Siracusa, dato che quello giurisdizionale è un potere "diffuso"' nell'ambito del quale ogni singolo giudice può ricorrere solo in difesa delle proprie attribuzioni, non già per conto di giudici diversi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1981.

Leonetto AMADEI – Giulio  GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.

Giovanni VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1981.