SENTENZA N.13
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI, Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
Prof. Giuseppe FERRARI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. promosso con ordinanza, emessa il 18 settembre 1979 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Calvi Corrado e la s.p.a. Salvarani, iscritta al n. 817 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del l3 novembre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore lamenta che la Corte, prendendo, con pronunce successive alla sent. n. 63/1966, in considerazione le leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 al fine di verificare la conformità ai dettami costituzionali dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., non abbia tenuto nella debita considerazione il dispositivo della sent. n. 63/1966, nel quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 2948, n. 4 (e degli artt. 2955 e 2956, n. 1) cod. civ., limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro, fosse oppure no l'inerzia del lavoratore provocata dalla < situazione psicologica del lavoratore, che può essere indotto a non esercitare il proprio diritto per lo stesso motivo per cui è portato a rinunciarvi per timore del licenziamento >; la mancata inserzione, nel dispositivo, della frase della motivazione, or ora riprodotta in virgolato, impedirebbe, dunque, alla Corte di prendere in considerazione si ripete i due successivi corpi di norme.
Con la sent. n. 40/ 1979, la Corte ha precisato che il rapporto tra la disciplina normativa, modificata da sentenza di accoglimento della Corte medesima, e la disciplina successivamente adottata con legge o atto avente forza di legge (a loro volta non sospettati d'incostituzionalità) dà vita a vicende di parziale o totale abrogazione tacita, competente a conoscere delle quali e il giudice ordinario, non la Corte costituzionale per adire la quale sarebbe d'uopo muovere dalla premessa, per la verità inconsistente, che la sentenza di accoglimento della Corte attribuisca alla norma, parzialmente annullata, autorità superiore al vigore proprio delle leggi ordinarie e degli atti aventi forza di legge ordinaria. Tale sentenza è più che sufficiente a negar fondamento alla denuncia, da giudicarsi infondata e non manifestamente infondata sol perchè si sono assunti a parametri non gli artt. 3 e 36, ma l'art. 136.
2. - Inammissibile per irrilevanza è la seconda questione perchè il giudice a quo non ha speso la benché minima motivazione sulle misure, diverse dal licenziamento, di cui il lavoratore sarebbe stato vittima se avesse fatto valere i propri diritti, seppure non è lecito osservare che soltanto il licenziamento priva il lavoratore del diritto al salario, garantito dall'art. 36.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - Dichiara non fondata la questione di legittimità dell'art . 2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento all'art. 136 Cost. con l'ordinanza 18 settembre 1979 dal Pretore di Parma;
2. - Dichiara inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sollevata in riferimento all'art. 36 Cost. con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29/01/81.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI.
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10/02/81.