ORDINANZA N.158
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1979 dal Pretore di Salerno, nel procedimento civile vertente tra Gasser Carlotta e Loia Michele, iscritta al n. 988 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 64 del 5 marzo 1980.
Udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 i1 Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con l'ordinanza n. 988/79 è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone n. 392 del 27 luglio 1978, censurandosi la discriminazione che consente il recesso dai contratti di locazione per necessità del locatore, e la conseguente azione di rilascio, soltanto nei confronti dei conduttori con reddito inferiore agli otto milioni annui.
Considerato che la medesima questione è stata già prospettata alla Corte, sia pure con la denuncia del solo art. 59 della legge citata;
che l'estensione della censura all'art. 30, ottavo comma, della stessa legge appare, tuttavia, giustificata, più che da un denunciato vizio di detta norma, dalla circostanza che il giudice a quo era chiamato a decidere sull'azione di rilascio, in base appunto alla previsione del citato art. 30, ottavo comma (contenente la procedura per il rilascio);
che, pertanto, la sostanziale ed unica censura investe la disparità di trattamento di cui all'art. 59, sicché non vengono prospettati ulteriori profili né addotti nuovi argomenti.
Considerato che detta censura è stata già respinta con la sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 1980 e dichiarata manifestamente infondata con le ordinanze nn. 88
e 130 del 1980.Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 30, ottavo comma, e 59 della legge sull'equo canone 27 luglio 1978, n. 392, sollevata con l'ordinanza di rimessione n. 988/1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27/11/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 15/12/80.