Sentenza n.153 del 1980
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SENTENZA N.153

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 119, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del falli mento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1975 dalla Corte d'appello di Roma, nel procedimento civile vertente tra la Soc. I.A.S.M. e la Soc. Castelli d'Italia, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 28 aprile 1976.

Visto l'atto di costituzione della Soc. I.A.S.M.;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Dario Di Gravio per la Soc. I.A.S.M.

Considerato in diritto

La Corte, giudicando, con sent. n. 151/1980, lesivo dell'art. 24, secondo comma Cost. l'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, che individua nell'affissione il dies a quo per fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento sol quando opponente sia il fallito, ha gettato le premesse per dire infondata la questione di costituzionalità dell'art. 119, secondo comma, dello stesso r.d. n. 267/1942 nella parte in cui fa decorrere dall'affissione del decreto di chiusura del fallimento, che il tribunale pronuncia d'ufficio o su istanza del debitore o del curatore, il termine per il reclamo, legittimati a proporre il quale non sono il fallito e il curatore; esclusioni imposte non solo dallo stesso art. 119, a sensi del quale la Corte d'appello provvede sul reclamo sentiti il reclamante6 il curatore e il fallito, ma anche dall'art. 18, secondo comma, che non consente a chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento di opporsi alla sentenza dichiarativa.

La difficoltà di identificare coloro che hanno interesse a proporre reclamo contro il decreto di chiusura (ragione sulla quale non incide la sentenza n. 255/1974, resa dalla Corte sul termine per proporre appello avverso sentenza di omologazione o di rigetto della proposta di concordato, pronunciata tra parti costituite, esclusivamente legittimate all'impugnazione), in una con la esigenza di riunire in unica trattazione camerale più reclami è di per sè sufficiente a non dire lesiva del diritto di difesa degli interessati alla continuazione della procedura fallimentare la scelta del legislatore.

Ma non è inopportuno soggiungere che nella ipotesi di chiusura, della quale si presenta come possibile alternativa la continuazione della procedura fallimentare (si vuol dire la ipotesi descritta nel n. 4 dell'art. 118), l'art. 121 somministra il rimedio della riapertura a chi si sente pregiudicato dal mancato reclamo avverso il decreto di chiusura.

Il rigetto della denuncia di incostituzionalità proposta dalla Corte d'appello di Roma rende superfluo l'esame della eccezione d'incostituzionalità prospettata in questa sede dalla reclamante Soc. I.A.S.M.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 19, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine per la proposizione del reclamo dalla data di affissione del decreto di chiusura del fallimento, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. dalla Corte d'appello di Roma con ordinanza 2 dicembre l975 (n. 204/1976).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/11/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA -  Edoardo  VOLTERRA – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE – Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 27/11/80.