SENTENZA N.120
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 15 ottobre 1974 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Adducci Margherita e Morelli Carla in Mariani, iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;
2) ordinanza emessa il 26 novembre 1974 dal tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Spinj Maria Pia e Bianchi Luisa, iscritta al n. 397 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975;
3) ordinanza emessa il 3 marzo 1977 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la s.p.a. Montorfano e Chiesa Gianna, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977.
Visti gli atti di costituzione di Bianchi Luisa e Spinj Maria Pia nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1979 i1 Giudice relatore Antonino De Stefano;
uditi l'avv. Gabriele Moricca, per Bianchi Luisa e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato in diritto
1. - Con le ordinanze in epigrafe, dei tribunali di Roma e Milano, la Corte è chiamata ad accertare se sia costituzionalmente illegittimo, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, l'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (come modificato dall'art. 56 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034), nella parte in cui, ai fini della concessione della proroga legale delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, detta una diversa disciplina, rispettivamente nel primo e nel secondo comma, a seconda che trattisi di contratti già prorogati per effetto di precedenti leggi vincolistiche (cioè contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947), o di contratti esenti da vincoli e in corso alla data di entrata in vigore della legge. La denunciata norma, pur prescrivendo per entrambe le categorie di conduttori la sussistenza del requisito economico-fiscale di un reddito annuo non superiore a lire 2.500.000, subordina il beneficio della proroga, solo per i conduttori che hanno stipulato prima del 1° marzo 1947, alla ricorrenza anche di altro requisito (indice di affollamento pari o superiore a 0,75), che non e, invece, richiesto per gli altri conduttori.
2. - Stante la identità della sollevata questione, i giudizi vengono riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - Le ordinanze sono state emesse anteriormente all'entrata in vigore (30 luglio 1978) della legge 27 luglio 1978, no 392, che ha dettato nuova disciplina delle locazioni di immobili urbani.
Peraltro, la Corte rileva che, in virtù dell'art. 82 della sopravvenuta legge, ai giudizi in corso alla data anzidetta continuano ad applicarsi ad ogni effetto le norme precedenti, come quella denunciata, sulla quale, quindi, ritiene di portare il suo esame, senza richiedere ai giudici a quibus conferma della rilevanza della questione nei processi di provenienza.
4. - La questione non è fondata.
La denunciata norma, nella interpretazione accolta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e fatta propria dai giudici a quibus, appare preordinata alla disciplina di situazioni differenziate. Ed invero, il primo comma dispone la ulteriore proroga (fino al 31 dicembre 1973 o alle scadenze consuetudinarie successive) dei contratti di locazione < già prorogati > con legge 12 febbraio 1969, n. 4, cioè dei contratti stipulati anteriormente al 1° marzo 1947, e ininterrottamente prorogati, di scadenza in scadenza, per effetto delle succedutesi leggi vincolistiche. Il secondo comma, invece, dispone la proroga (fino alla stessa scadenza indicata dal primo comma) dei contratti di locazione < in corso > alla data di entrata in vigore della legge n. 833 del 1969 (1o dicembre 1969), cioé dei contratti fino allora esenti da vincoli di legge e non ancora scaduti in base alle clausole pattizie.
Alla diversità delle situazioni il legislatore fa corrispondere una diversità di requisiti per la concessione della proroga.
Infatti, i contratti già prorogati sono ulteriormente prorogati solo ove ricorrano congiuntamente: a) l'indice di affollamento pari o superiore a 0,75; b) il reddito annuo del conduttore non superiore a lire 2.500.000 (primo comma). I contratti, nei cui confronti non abbia già operato precedente proroga, sono, invece, prorogati solo ove ricorrano congiuntamente: a) la composizione di non più di cinque vani abitabili oltre gli accessori; b) il reddito annuo del conduttore non superiore a lire 2.500.000 (secondo comma).
La censura d'incostituzionalità si appunta sulla disparità di trattamento che si concreta nella richiesta dell'indice di affollamento (pari o superiore a 0,75) per i soli contratti della prima categoria; mentre tale indice non è richiesto per quelli della seconda categoria (< anche quando l'indice di affollamento sia inferiore ad uno > precisa la impugnata norma).
Ma la Corte non ritiene che in tal guisa venga ad esser vulnerato il principio costituzionale dell'eguaglianza.
Giova ricordare che l'indice di affollamento va determinato, a norma del primo comma dell'art. 3 del d.l. 27 giugno 1967, n. 460, convertito con modificazioni in legge 28 luglio 1967, n. 628, dividendo il numero dei componenti la famiglia del conduttore per il numero dei vani abitabili. Ora il legislatore, richiedendo un indice in misura pari o superiore a 0,75, fa sì che gli alloggi con indice inferiore a 0,75, che esso ritiene esuberanti rispetto alle esigenze familiari del conduttore, siano sottratti all'ulteriore proroga: trattandosi, cioè, di immobili da oltre venti anni soggetti al vincolo ed al blocco dei canoni, dell'ulteriore proroga possono beneficiare soltanto quei conduttori che, vivendo in un alloggio appena sufficiente per la loro famiglia, versino in modeste condizioni economiche e non possano quindi agevolmente mutare abitazione. Invece, per gli alloggi assoggettati a proroga per la prima volta (e per i quali i canoni sono stati fino a tal momento quelli di mercato) il legislatore pone requisiti meno rigidi, prescrivendo soltanto che si tratti di conduttori con modesto reddito, condizione che, oltre tutto, avrà già di per sè costituito remora alla locazione di alloggi esuberanti.
In tale prospettiva, la denunciata diversità di disciplina non appare irragionevole se rapportata alle diverse situazioni che ne formano oggetto, dovendo considerarsi effetto di quella discrezionale valutazione della situazione economica e di mercato, che in materia di locazioni la Corte ha più volte riconosciuto riservata al legislatore (sentenze n. 132 del 1972; n. 29 del 1975; n. 4 del 1976).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), come modificato dall'art. 56 del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze del 15 ottobre 1974 e del 26 novembre 1974 del tribunale di Roma, e del 3 marzo 1977 del tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 23/07/80.