ORDINANZA N.108
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione del l'imposta sul valore aggiunto) e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano, sul ricorso proposto da Pescosta Uberto, iscritta al n. 898 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 13 febbraio 1980.
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
Ritenuto che nel giudizio indicato in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (recante: < Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto >) e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 (recante: < Proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia d'imposta sul valore aggiunto e norme sulla stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti >), convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 31;
Considerato che come già rilevato da questa Corte con le ordinanze n. 22
e n. 129 del 1979 gli artt. 1 e 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24 (recante: < Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria >) hanno interamente mutato con effetto retroattivo il testo dell'art. 58, quarto comma, ed altre norme del d.P.R. n. 633/1972 (al quale l'art. 7 SU menzionato fa riferimento), modificando, tra l'altro, il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa dell'IVA;Ritenuto che, in conseguenza di ciò, si rende necessario in conformità di quanto già statuito da questa Corte con le ordinanze n. 22 e n. 129 del 1979 per questioni analoghe a quelle in esame che il giudice a quo riesamini la rilevanza delle questioni proposte, tenendo conto della suddetta normativa, e che occorre quindi disporre la restituzione degli atti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di 1° grado di Bolzano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 02/07/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 07/07/80.