Ordinanza n.102 del 1980

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ORDINANZA N.102

ANNO 1980

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 composta dai signori giudici

Avv. Leonetto AMADEI  Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (Compensi spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 dal giudice istruttore del tribunale di Monza, nella procedura per la liquidazione del compenso al perito Ronchi Ettore, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1° agosto 1979.

Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 il giudice istruttore presso il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 35, primo comma, 36, primo comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della legge 1° dicembre 1956, n . 1426, secondo cui ai consulenti tecnici d'ufficio, incaricati di svolgere indagini a volte delicatissime, spetta la liquidazione di somme estremamente esigue e quindi in contrasto con l'equità e gli altri parametri costituzionali invocati, che si assume dovrebbero trovare automatica applicazione anche nei confronti di detti lavoratori autonomi benché titolari di un munus publicum;

che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato la non fondatezza della questione con ampia motivazione pertinente anche la censura relativa all'art. 35, primo comma, Cost., osservando che i consulenti tecnici, in quanto ausiliari del giudice, non possono essere considerati come dei puri e semplici lavoratori autonomi per le funzioni che svolgono nell'ambito del processo, talché il legislatore ha provveduto a disciplinare con una legge speciale i criteri di liquidazione dei compensi loro dovuti;

che, inoltre, la questione è stata già riproposta, sostanzialmente negli stessi termini, nei confronti di detta legge 1° dicembre 1956, n. 1426, e dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza di questa Corte n. 69 del 1979, in riferimento all'art. 3 Cost.;

che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che l'ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate dalle norme impugnate, il che richiede un tempestivo intervento del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970, e sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Monza in epigrafe indicata.

Così decisa in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.

Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo  VOLTERRA – Guido  ASTUTI – Michele  ROSSANO – Antonino  DE STEFANO – Leopoldo  ELIA – Guglielmo  ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto  BUCCIARELLI DUCCI – Alberto  MALAGUGINI – Livio  PALADIN – Arnaldo  MACCARONE – Antonio  LA PERGOLA – Virgilio  ANDRIOLI

Giovanni  VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 25/06/80.