ORDINANZA N.102
ANNO 1980
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici
Avv. Leonetto AMADEI Presidente
Dott. Giulio GIONFRIDA
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Antonino DE STEFANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE
Prof. Antonio LA PERGOLA
Prof. Virgilio ANDRIOLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426 (Compensi spettanti ai periti consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 dal giudice istruttore del tribunale di Monza, nella procedura per la liquidazione del compenso al perito Ronchi Ettore, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 del 1° agosto 1979.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1979 il Giudice relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1979 il giudice istruttore presso il tribunale di Monza ha sollevato, in riferimento al combinato disposto degli artt. 3, 35, primo comma, 36, primo comma, Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 della legge 1° dicembre 1956, n . 1426, secondo cui ai consulenti tecnici d'ufficio, incaricati di svolgere indagini a volte delicatissime, spetta la liquidazione di somme estremamente esigue e quindi in contrasto con l'equità e gli altri parametri costituzionali invocati, che si assume dovrebbero trovare automatica applicazione anche nei confronti di detti lavoratori autonomi benché titolari di un munus publicum;
che questa Corte, con sentenza n. 88 del 1970, ha dichiarato la non fondatezza della questione con ampia motivazione pertinente anche la censura relativa all'art. 35, primo comma, Cost., osservando che i consulenti tecnici, in quanto ausiliari del giudice, non possono essere considerati come dei puri e semplici lavoratori autonomi per le funzioni che svolgono nell'ambito del processo, talché il legislatore ha provveduto a disciplinare con una legge speciale i criteri di liquidazione dei compensi loro dovuti;
che, inoltre, la questione è stata già riproposta, sostanzialmente negli stessi termini, nei confronti di detta legge 1° dicembre 1956, n. 1426, e dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza di questa Corte n. 69 del 1979, in riferimento all'art. 3 Cost.;
che non sussistono, quindi, elementi idonei a giustificare un mutamento di giurisprudenza, anche se non si può nascondere che l'ulteriore decorso del tempo ha reso inadeguate le tariffe fissate dalle norme impugnate, il che richiede un tempestivo intervento del legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità politica;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, già dichiarata non fondata con sentenza n. 88 del 1970, e sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza del giudice istruttore del tribunale di Monza in epigrafe indicata.
Così decisa in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19/06/80.
Leonetto AMADEI – Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA – Guido ASTUTI – Michele ROSSANO – Antonino DE STEFANO – Leopoldo ELIA – Guglielmo ROEHRSSEN – Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI – Alberto MALAGUGINI – Livio PALADIN – Arnaldo MACCARONE – Antonio LA PERGOLA – Virgilio ANDRIOLI
Giovanni VITALE - Cancelliere
Depositata in cancelleria il 25/06/80.