Ordinanza n. 144 del 1979
 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 144

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario) promossi con ordinanze 25 marzo 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Cremona, 20 luglio 1976 della Commissione tributaria di 2 grado di Alessandria, 21 marzo 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Frosinone, 15 novembre 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Novara, 5 aprile 1976 della Commissione tributaria centrale di Roma, 24 dicembre 1976 della Commissione tributaria di 1 grado di Trento e 25 marzo 1977 della Commissione tributaria di 1 grado di Cuneo, iscritte rispettivamente ai nn. 655 e 657 del registro ordinanze 1976; ai nn. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 218, 317, 449 e 630 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 333 dell'anno 1976; nn. 87, 186, 271 e 354 dell'anno 1978; n. 52 dell'anno 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1979 il Giudice relatore Guido Astuti.

Ritenuto che con le ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario).

Considerato che la stessa questione é già stata decisa e ritenuta non fondata da questa Corte con sentenza 20 aprile 1977, n. 63, nonché con ordinanze 6 dicembre 1977, n. 144; 20 aprile 1978, n. 48; 20 luglio 1978, n. 77;

che il richiamo all'art. 77 della Costituzione contenuto nella ordinanza della Commissione tributaria di 1 grado di Cremona (n. 655/1976), in relazione alla prospettata violazione dei limiti della delegazione legislativa, é assorbito dalla decisione già adottata in riferimento all'art. 76;

che anche il riferimento all'art. 113, secondo comma, della Costituzione, contenuto nelle ordinanze della Commissione tributaria di 1 grado di Frosinone (nn. 16 a 28/1978), in relazione alla asserita non impugnabilità dell'ordinanza di estinzione del processo, é ingiustificato, in quanto il gravame é consentito, per le ragioni già indicate nel paragrafo 6 della parte motiva della ricordata sentenza n. 63 del 1977;

che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 77 e 113 della Costituzione, e già decisa con la sentenza n. 63 del 1977.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 6 dicembre 1979.