sentenza n. 102 del 1979
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SENTENZA N. 102

ANNO 1979

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Leonetto AMADEI , Presidente

Prof. Edoardo VOLTERRA

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI

Prof. Livio PALADIN

Dott. Arnaldo MACCARONE

Prof. Antonio LA PERGOLA

Prof. Virgilio ANDRIOLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2, della legge della provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 21 aprile 1975 dal pretore di Rovereto nel procedimento civile vertente tra Ruberti Gabriele e il Comune di Rovereto, iscritta al n. 198 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 9 luglio 1975;

2) ordinanze emesse il 21 aprile 1975 dal pretore di Trento nei procedimenti civili vertenti tra Spellanzon Nazareno, Di Santo Aurelio e il Comune di Trento, iscritte ai nn. 225 e 226 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 195 del 23 luglio 1975;

3) ordinanze emesse il 15 settembre 1975 dal pretore di Rovereto nei procedimenti civili vertenti tra Carri Giuliana, Zotta Renzo ed altri e il Comune di Rovereto, iscritte ai nn. 460 e 461 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.

Visti gli atti di costituzione di Ruberti Gabriele, di Spellanzon Nazareno e di Di Santo Aurelio, nonché gli atti di intervento del Presidente della Provincia di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1979 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Antonio Amorth, per Ruberti e l'avv. Vitaliano Lorenzoni per il Presidente della Provincia di Trento.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento di somma a titolo di sanzione pecuniaria, vertente tra Gabriele Ruberti e il Comune di Rovereto, il pretore di Rovereto, con ordinanza emessa il 21 aprile 1975, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, della legge provinciale di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, che dispone, per la provincia in questione, la chiusura infrasettimanale obbligatoria di due mezze giornate o d'una giornata intera dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio.

Deduceva la violazione degli artt. 5 e 9, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, i quali, nel conferire alla provincia di Trento, in materia di commercio, una potestà legislativa concorrente, impongono alla provincia stessa di osservare il limite dei principi posti dalle leggi dello Stato. Nella specie tali principi andrebbero ricavati dall'art. 1, secondo comma, lett. c, della legge dello Stato 28 luglio 1971, n. 558, che impiega "la locuzione vincolante e l'enunciazione solenne": "la determinazione dell'orario deve uniformarsi ai seguenti criteri: ... c) chiusura infrasettimanale obbligatoria di mezza giornata". Il giudice a quo respinge l'argomento che la proposizione normativa della legge statale contenga soltanto un criterio di minima a tutela dei lavoratori addetti al commercio, restando salva la potestà del legislatore provinciale d'aumentare il periodo di chiusura, in base alla considerazione che la citata legge n. 558 del 1971 appare frutto d'una ponderata valutazione dei molteplici interessi contrapposti del consumo, del turismo, delle vendite caratterizzate merceologicamente. Pone quindi in risalto che l'elevazione della chiusura settimanale obbligatoria da mezza giornata a una giornata può determinare (come in effetti é avvenuto: deliberazione n. 8427 della Giunta provinciale), la fissazione del turno di chiusura nella giornata di sabato o di lunedì, producendo così un cumulo di due giorni consecutivi di chiusura, tale da intaccare nella sostanza il regime di equilibrio degli interessi contrapposti, quale valutato dal legislatore statale.

2. - Ordinanze di analogo contenuto emetteva il 21 aprile 1975 il pretore di Trento nei procedimenti vertenti tra Nazareno Spellanzon, Aurelio Di Santo e il Comune di Trento.

Agli argomenti del pretore di Rovereto il giudice a quo aggiunge che nel caso in esame non può avere rilevanza il disposto dell'art. 12 della legge n. 558 del 1971 ("sono fatte salve le competenze in materia di commercio attribuite alle Regioni a Statuto speciale dai rispettivi Statuti"), poiché nulla é previsto dallo Statuto del Trentino-Alto Adige in merito al commercio, in contrasto con la legge dello Stato. Corollario delle argomentazioni svolte in queste ordinanze é la denunzia anche della violazione da parte della legge provinciale citata, dell'art. 41 della Costituzione, per il contrasto con i fini sociali ivi previsti ed identificati dalla legge dello Stato, nell'equilibrio tra le posizioni dei lavoratori del commercio e dei consumatori, raggiunto attraverso il principio della chiusura infrasettimanale per mezza giornata.

3. - Altre due ordinanze, d'identico contenuto a quella del 21 aprile 1975, emetteva il pretore di Rovereto il successivo 15 settembre nei procedimenti vertenti tra Giuliana Carri, Renzo Zotta ed altri e il Comune di Rovereto.

4. - Le ordinanze sono state regolarmente notificate, comunicate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale; dinanzi alla Corte costituzionale si sono costituiti la Provincia autonoma di Trento, rappresentata dagli avvocati Vitaliano Lorenzoni e Feliciano Benvenuti; i sigg.ri Gabriele Ruberti, Aurelio Di Santo e Nazareno Spellanzon, rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Amorth.

5. - La provincia di Trento, osservando come la legge n. 558 del 1971 contenga soltanto una delega amministrativa alle regioni ordinarie di funzioni statali, e fissi perciò, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, i criteri per l'esercizio di funzioni amministrative da parte di organi regionali o di altri enti locali, nega che da tale legge possano trarsi principi atti a limitare la potestà legislativa concorrente delle regioni a Statuto speciale.

Ciò tanto più sul rilievo che l'art. 12 della legge n. 558 resterebbe privo di contenuto normativo, se non lo si interpretasse appunto nel senso che la legge in esame non intende porsi come generatrice di principi settoriali, atti a limitare le competenze concorrenti.

Ma, anche ammettendo che dalla legge n. 558 possano essere tratti dei principi efficaci nei confronti delle provincie trentine, va negato che l'obbligo di chiusura per mezza giornata possa essere considerato un principio direttivo, in quanto prescrizione puntuale e precisa, tale da richiedere soltanto una applicazione sul piano amministrativo e da non lasciare alcun spazio ad una legislazione concorrente. Se un principio potesse trarsi, esso sarebbe semmai quello dell'obbligo di una chiusura infrasettimanale per i negozi e la provincia, allora, avrebbe in pieno rispettato simile principio, disponendo, con riguardo alla valutazione, di sua stretta pertinenza, dei fattori locali dell'andamento del commercio, l'obbligo di chiusura per due mezze giornate o per una giornata intera.

6. - La difesa delle parti private ribadisce le argomentazioni contenute nelle ordinanze di remissione, osservando come il raddoppio del tempo di chiusura debba essere stato ispirato non alla valutazione ponderata delle esigenze dei consumatori e del tempo libero delle categorie lavoratrici, ma al vantaggio di altri interessi imprecisati, ma certamente non collimanti con quelli indicati nel principio guida della disciplina dell'orario di chiusura.

Considerato in diritto

1. - Le ordinanze di remissione denunziano l'art. 2, secondo comma, della legge della provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, assumendo che esso violi gli artt. 5 e 9, n. 3, dello Statuto T.A.A., i quali nell'attribuire alla provincia potestà legislativa in materia di commercio, limitano tale potestà al rispetto dei principi stabiliti nelle leggi dello Stato.

Ora, poiché il legislatore provinciale ha disposto la chiusura infrasettimanale obbligatoria per due mezze giornate o per una giornata intera degli esercizi di vendita al dettaglio situati nel territorio Trentino, sarebbe stato leso, secondo i giudici a quibus, il principio contenuto nell'art. 1, lett. c, della legge dello Stato 28 luglio 1971, n. 558, per cui la chiusura infrasettimanale é invece limitata ad una mezza giornata. Ne risulterebbe ancora la violazione dell'art. 41 della Costituzione per il contrasto con i fini sociali di tutela del lavoro e del consumatore, contemperati dalla legge dello Stato attraverso il principio citato della chiusura per mezza giornata.

2. - La questione non é fondata.

La legge 28 luglio 1971, n. 558, nel delegare alle Regioni a statuto ordinario attribuzioni amministrative in ordine alla determinazione dell'orario di apertura e di chiusura dei negozi, non contiene, all'art. 1 lett. c, il supposto principio, limitativo della potestà legislativa concorrente delle Regioni a Statuto speciale, della chiusura infrasettimanale obbligatoria per mezza giornata.

Si tratta infatti di un criterio di delegazione amministrativa che si traduce per le Regioni a statuto ordinario in una prescrizione così puntuale da non far residuare alcuna potestà né legislativa, né regolamentare e neppure alcun margine di discrezionalità nello svolgimento dell'attività amministrativa. E tale essendo la natura del criterio esso non può essere inteso come principio limitativo dell'attività di enti che la Costituzione e gli Statuti vogliono invece provvisti di potestà legislativa concorrente. Tanto più che l'art. 12 della legge n. 558 fa espressamente salve le competenze ;n materia di commercio attribuite alle Regioni a Statuto speciale dai rispettivi statuti.

Come questa Corte ha affermato, sin dalla sentenza n. 49 del 1958 (e ribadito nelle sentenze nn. 41/1966; 88/1973; 36/1977) i "principi stabiliti dalle leggi dello Stato" non sono ovviamente tutte le regole della legge statale, ma da tali regole va desunta la ratio ispiratrice da cui la Regione o la Provincia non debbono discostarsi nel soddisfare le condizioni particolari e gli interessi propri al loro territorio.

3. - Nella specie é evidente la ratio della legge, la quale intende assicurare, con riguardo alla regola della concorrenza ed agli interessi dei consumatori, un periodo di riposo nei giorni non festivi agli addetti al commercio i cui diritti sono tutelati da apposite norme (e tra l'altro dal criterio di cui alla lett. b, che limita a 44 ore settimanali l'apertura dei negozi).

Il principio che va quindi ricavato dal più volte citato art. 1 lett. c, é quello della chiusura infrasettimanale obbligatoria per gli esercizi di vendita, restando di competenza della Regione o della Provincia determinare il tempo di questa chiusura, nel rispetto delle norme costituzionali e degli altri principi fissati nelle leggi dello Stato.

Ora la Provincia di Trento, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che, per il proprio territorio, l'equilibrio tra le esigenze degli addetti al commercio e quelle dei consumatori si raggiunga attraverso la chiusura infrasettimanale di due mezze giornate o di una giornata intera, con valutazione immune da irragionevolezza. Siffatta valutazione sfugge pertanto al sindacato di questa Corte, risultando in tal modo non fondata anche la questione proposta con riferimento all'art. 41.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge della Provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 3, dello statuto speciale per il T.A.A. e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE - Antonio LA PERGOLA - Virgilio ANDRIOLI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 1° agosto 1979.