Sentenza n. 36 del 1977
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SENTENZA N. 36

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata il 7 agosto 1975 dall'Assemblea regionale siciliana recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico" promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana notificato il 14 agosto 1975, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1975.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1976, il Giudice relatore Angelo De Marco;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Gozzi per il ricorrente, e l'avv. Salvatore Villari per la Regione.

Ritenuto in fatto

Con disegno di legge, approvato dall'Assemblea regionale nella seduta del 7 agosto 1975, la Regione siciliana prorogava gli incarichi temporanei, conferiti al personale ospedaliero non medico, in servizio alla data di entrata in vigore della legge statale 18 aprile 1975, n. 148, fino al 31 dicembre 1975.

Avutane notizia, ai sensi ed agli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale il 9 agosto successivo, il Commissario dello Stato per detta Regione proponeva ricorso a questa Corte chiedendo che ne venisse dichiarata la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 17, lett. c), dello Statuto suddetto.

Premesso che in materia la Regione, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto speciale, ha competenza legislativa meramente complementare, il cui esercizio é subordinato alla esistenza delle seguenti condizioni:

a) che vengano osservati i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato;

b) che i provvedimenti siano rivolti a soddisfare le condizioni particolari e le esigenze proprie della Regione;

tanto premesso a sostegno del ricorso si deduce, in sostanza, quanto segue.

1. - Tra i principi della legislazione statale che la Regione é tenuta ad osservare rientrano, indubbiamente, quelli sanciti dall'art. 3 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, in forza del quale (primo comma) l'assunzione del personale ospedaliero (medico, tecnico-sanitario, ausiliario, esecutivo, amministrativo) agli impieghi presso enti ospedalieri é effettuata, nei limiti dei posti preveduti dalle piante organiche mediante pubblici concorsi e (comma quarto) in attesa dell'espletamento di tali concorsi, le amministrazioni ospedaliere, in relazione alle esigenze di servizio possono ricoprire i posti resisi vacanti soltanto per incarichi semestrali non rinnovabili.

2. - É vero che con gli artt. 58 e seguenti della legge 18 aprile 1975, n. 148, il legislatore statale ha disposto una cosiddetta "sanatoria" ma a far questo é stato indotto dalla necessità di acquisire personale medico per l'assunzione del quale non era stato possibile indire i relativi concorsi per mancanza dell'abilitazione all'esercizio professionale, all'uopo necessaria, perché non erano stati indetti gli appositi esami.

3. - Per il personale contemplato dalla impugnata legge regionale questa ragione non sussiste, e però tale legge mal dissimula la volontà della Regione di eludere il divieto di assunzione di durata ultrasemestrale, al fine evidente di estendere la "sanatoria" anche ai casi non preveduti dalla legge statale.

Si é costituito per resistere al ricorso di cui sopra il Presidente pro-tempore della Regione siciliana, il cui patrocinio, con l'atto di costituzione, chiede che il ricorso stesso venga dichiarato infondato e, quindi, respinto, deducendo al riguardo sostanzialmente quanto segue:

a) dopo aver premesso che la Regione siciliana, avvalendosi della sua potestà legislativa, già con sua legge 5 luglio 1949, n. 23, aveva provveduto a disciplinare in modo organico il sistema ospedaliero strutturandolo in modo tale da anticipare il sistema statale preordinato dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, pone in evidenza che l'art. 3 del decreto legislativo n. 130 del 1969, posto a base del ricorso, va interpretato in relazione all'ultimo comma dell'art. 42 della legge delega, in forza del quale "in ogni caso dovranno essere riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in servizio".

Ossia la limitazione a sei mesi della durata delle assunzioni degli incarichi temporanei per la copertura dei posti resisi vacanti in attesa dell'espletamento dei concorsi da indire per coprirli, si giustifica appunto con la considerazione che entro sei mesi quei concorsi fossero espletati.

b) Il principio della limitazione della durata degli incarichi temporanei a sei mesi non prorogabili é ignoto alla legge delega n. 132, che, invece, con l'art. 59 dispone "Il personale sanitario di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, di ordine, subalterno, in servizio negli ospedali di cui al secondo comma dell'art. 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli, conservando, in ogni caso, le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento", disposizione che si riferisce al personale fuori ruolo.

Inoltre l'art. 42, n. 1, della legge delega n. 132 del 1968 sancisce bensì il principio generale che impone il concorso per le nuove assunzioni, ma ammette che si possa derogare soltanto per speciali categorie di personale esecutivo.

Dal che consegue che il quarto comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 130 del 1969 non si può riferire al personale esecutivo.

c) Il principio che può ricavarsi dalla legislatura delegata in materia di incarichi é quello della temporaneità e non anche quello di specifica temporaneità e tanto meno quello della non rinnovabilità.

d) La legge statale n. 148 del 1975 ha bensì, con l'art.75, dichiarato la nullità degli incarichi conferiti in contrasto con le disposizioni dei decreti delegati, ma, nel contempo, ha introdotto anche il principio della sanatoria di situazioni, ritenute, a torto o a ragione, irregolari, applicandolo fino al punto di derogare largamente al sistema delle assunzioni mediante pubblico concorso e alla disciplina degli incarichi per varie categorie di personale.

In questa situazione l'avere prorogato a data fissa incarichi regolarmente conferiti ai sensi del quarto comma dell'art.3, non significa conferire nuovi incarichi irregolari, ma soltanto estendere ad una riconosciuta e limitata categoria di personale la possibilità di usufruire del principio di sanatoria che informa la legge n. 148 del 1975.

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Commissario dello Stato per la Regione siciliana impugna, a sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale per detta Regione, la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 7 agosto 1975, recante "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico", per violazione dell'art. 17 lett. c), del detto Statuto.

2. - Si deduce nel ricorso che la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di igiene e sanità pubblica, non avrebbe osservato i limiti dei principi ed interessi generali a cui si informa la legislazione dello Stato, senza mirare, per altro, al soddisfacimento delle condizioni particolari e delle esigenze proprie di essa Regione, ed in particolare ed in sostanza, avrebbe violato il principio di legislazione statale desumibile dall'art. 3, comma quarto, del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, secondo il quale, fermo che la assunzione del personale ospedaliero debba essere effettuata, nei limiti dei posti previsti dalle piante organiche, mediante pubblici concorsi, le amministrazioni ospedaliere, in relazione alle esigenze di servizio, possono, in attesa dell'espletamento di tali concorsi, ricoprire i posti resisi vacanti per incarichi semestrali non rinnovabili.

Ed infatti con la legge de qua "sono prorogati fino al 31 dicembre 1975 gli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico in servizio alla data di entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 148".

3. - La questione come sopra sollevata in via principale non é fondata perché la Regione, con la legge impugnata, non ha violato il detto principio.

Ed infatti:

a) va anzitutto precisato che la Regione ha emanato la legge de qua nell'esercizio della potestà legislativa concorrente di cui all'art. 17, lett. c).

Una normativa che si riferisca allo stato giuridico del personale ospedaliero, infatti, attiene all'assistenza sanitaria.

b) D'altra parte non va trascurato che, intervenuta la legge ospedaliera (legge 12 febbraio 1968, n. 132), le Regioni a statuto speciale (non aventi in materia sanitaria potestà legislativa primaria), come la Regione siciliana, erano tenute, a sensi dell'art. 67 di detta legge, ad adeguare la propria legislazione nella materia predetta ai principi da essa stabiliti; che, per quanto concerne lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, in forza della delega di cui all'art. 40, comma primo, lett. c), della citata legge n. 132 del 1968, é intervenuto il d.P.R. n. 130 del 1969 da cui, secondo l'assunto del ricorrente, sarebbe desumibile il detto principio di legislazione statale non derogabile.

c) Il principio invocato in ricorso é rinvenibile nel d.P.R. n. 130 del 1969.

Non giova dire - come sostiene la Regione - che nella legge di delega n. 132 del 1968 non si parla di incarichi temporanei e che invece vi é l'art. 59 che si riferisce a tutto il personale, da cui sarebbe desumibile un principio opposto e cioè quello della continuazione del personale nelle prestazioni di servizio o del mantenimento del posto di lavoro.

E ciò perché entrambi i principi ricorrono ed il secondo, quello invocato dalla Regione, non é in contrasto o incompatibile con il primo.

d) Senonché nel ricorso non risultano esattamente individuati il contenuto e la portata di quel principio.

L'art. 3, comma quarto, del d.P.R. n. 130 del 1969 va interpretato in relazione agli artt. 40 e 42, ultimo comma, della legge di delega e unitamente alle norme di cui alla legge n. 148 del 1975, e sul piano della sua effettività, e nella valutazione che ne ha fatto l'Assemblea regionale siciliana non possono non avere avuto peso le iniziative a quel tempo in corso davanti al Parlamento.

Da ciò discende che il termine di sei mesi non appare perentorio, ma ordinatorio o acceleratorio, essendo la sua fissazione chiaramente imposta per far sì che l'assunzione in ruolo del personale nei posti resisi vacanti avesse luogo entro tempi brevi e nel modo più sollecito; avendo la legge n. 148 del 1975, a distanza di parecchi anni dalla legge ospedaliera e dai decreti delegati, preso atto della situazione di fatto ancora esistente, sia pure per ragioni obiettive, nell'importante settore del personale sanitario, e dettato nel contempo norme transitorie per la sistemazione in ruolo del personale ospedaliero; ed esistendo, alla data dell'approvazione della legge regionale impugnata, presso i due rami del Parlamento iniziative legislative dirette ad una sanatoria anche nel settore del personale non medico.

Il principio de quo deve intendersi quindi nel senso sostenuto in via subordinata dalla Regione, che gli incarichi non debbono essere necessariamente ed esclusivamente semestrali, ma debbono essere temporanei, ed altresì nel senso che la loro durata debba essere predeterminata ed a breve scadenza.

e) Non ricorre, di conseguenza, la lamentata violazione del principio, perché con la legge impugnata la Regione si é limitata a prorogare fino al 31 dicembre 1975 (termine finale, direttamente determinato) la durata degli incarichi temporanei conferiti al personale in servizio alla data del 20 maggio 1975.

In sostanza (ed é questo il punto su cui s'incentra la denuncia) vi é stata solo una semplice breve proroga di quegli incarichi, il cui periodo di durata era in corso alla ripetuta data del 20 maggio 1975. Il carattere temporaneo degli incarichi così non risulta violato.

D'altra parte non va trascurato che la Regione siciliana, prima e dopo il 31 dicembre 1975, non ha ritenuto più di dover legiferare in materia, riconoscendo in tal modo che in relazione a quel principio il suo intervento avrebbe potuto essere (siccome é stato) solo episodico e limitato. E gli enti ospedalieri, pertanto, non si sono potuti non adeguare alla legislazione statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge recente "Proroga degli incarichi temporanei conferiti al personale ospedaliero non medico" approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 7 agosto 1975, sollevata, in riferimento all'art. 17, lett. c), dello Statuto speciale della Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1977.