ORDINANZA N. 64
ANNO 1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Paolo ROSSI, Presidente
Dott. Luigi OGGIONI
Avv. Leonetto AMADEI
Prof. Edoardo VOLTERRA
Prof. Guido ASTUTI
Dott. Michele ROSSANO
Prof. Leopoldo ELIA
Prof. Guglielmo ROEHRSSEN
Avv. Oronzo REALE
Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI
Avv. Alberto MALAGUGINI
Prof. Livio PALADIN
Dott. Arnaldo MACCARONE,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, secondo e terzo comma, 418, primo comma, 420, primo e quinto comma, 421, secondo comma, 423, secondo comma, 431, primo e ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1975 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Teodori Giuseppe e la Banca Nazionale dell'Agricoltura, iscritta al n. 451 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19 novembre 1975.
Visto l'atto di costituzione della Banca Nazionale della Agricoltura;
udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1978 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che con ordinanza 21 giugno 1975 il pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto:
1) gli artt. 414, 416, commi secondo e terzo, 418, comma primo, cod. proc. civ., come modificati dall'art. 1 legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatoria), sotto il profilo che essi determinerebbero una irragionevole disparità di trattamento delle parti sul piano processuale del convenuto e non anche per quella dell'attore in relazione: a) alla proposizione della domanda riconvenzionale e delle eccezioni non rilevabili di ufficio; b) all'indicazione specifica dei mezzi di prova e al contestuale deposito dei documenti; c) all'istanza di modifica dell'originario decreto di fissazione della udienza;
2) l'art. 420, commi primo e quinto, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 legge n. 533 del 1973, sotto il profilo che detta norma, attribuendo solo all'attore nuovi poteri quali l'emendatio libelli e la proposizione di nuove prove, determinerebbe una situazione di disparità tra le parti, priva di ragionevole giustificazione;
3) l'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ. (il quale prevede che il giudice possa disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova) sotto il profilo che la norma, non consentendo alla parte interessata la possibilità di formulare prova contraria, ne pregiudicherebbe le possibilità di difesa;
4) l'art. 423, secondo comma, cod. proc. civ. (il quale prevede la possibilità di emettere su istanza del lavoratore un'ordinanza per il pagamento di somme, a titolo provvisorio, "quando il giudice ritenga il diritto accertato e nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova") e l'art. 431 stesso codice (il quale dispone l'immediata esecutorietà delle sentenze di condanna in favore del lavoratore prevedendo, altresì, la possibilità di eseguire la sentenza con il solo dispositivo) sotto il profilo che dette norme darebbero luogo ad una situazione di irragionevole disparità tra le parti del processo;
che nel giudizio si é costituita la Banca Nazionale dell'Agricoltura chiedendo che le questioni proposte relativamente agli artt. 416, terzo comma, 423, secondo e terzo comma e 420 cod. proc. civ. siano dichiarate fondate.
Considerato che le questioni sub 1) e 2), concernenti gli artt. 414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ., sono identiche ad altre questioni dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza n. 13 del 1977, successiva all'ordinanza in epigrafe; che le questioni riguardanti gli artt. 421, 423 appaiono manifestamente prive di ogni carattere di pregiudizialità, e quindi di rilevanza in quanto nel giudizio a quo non era stata disposta d'ufficio l'ammissione di mezzi di prova né alcuna delle parti aveva proposto domanda per ottenere la provvisionale;
che questa Corte ha già dichiarato inammissibili - per difetto di rilevanza - questioni di legittimità costituzionale concernenti l'art. 431 cod. proc. civ. proposte, come quella sollevata con l'ordinanza in epigrafe, nel corso di un giudizio di primo grado (sent. nn. 16 e 17 del 1977);
che non sono prospettati profili nuovi né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 421, 423 e 431 cod. proc. civ. sollevate dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 414, 416, 418 e 420 cod. proc. civ. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.
Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Leonetto AMADEI - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE
Giovanni VITALE – Cancelliere
Depositata in cancelleria il 10 maggio 1978.