Sentenza n. 106 del 1977
 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 106

ANNO 1977

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO

Prof. Leopoldo ELIA

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

Avv. Oronzo REALE

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

Avv. Alberto MALAGUGINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'11 dicembre 1974 dal tribunale militare territoriale di Padova nel procedimento penale a carico di Caprara Mirko, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 19 febbraio 1975;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1975 dal tribunale militare territoriale di La Spezia, nel procedimento penale a carico di Tarantino Marcello, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 30 luglio 1975.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1977 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Caprara Mirko, il tribunale militare territoriale di Padova, dovendo decidere sull'ammissibilità della costituzione di parte civile di Francavilla Luigi, con ordinanza emessa l'11 dicembre 1974, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

Secondo il tribunale la norma denunziata, che vieta nei procedimenti di competenza del giudice militare la proposizione dell'azione civile, appare in contrasto con il principio di uguaglianza per la disparità di trattamento processuale con i titolari di un diritto ad esercitare l'azione civile dinanzi al giudice ordinario, tanto più tenendo conto che il reato militare potrebbe, in virtù dell'art. 264 c.p.m.p., essere giudicato dal giudice ordinario con possibilità di ingresso all'azione civile. La norma impugnata sarebbe inoltre in contrasto con i diritti inviolabili dell'uomo e quello di tutela giurisdizionale.

2. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

Premesso che con sentenza n. 68 del 1974, questa Corte ha precisato in via generale che legittime possono essere le disposizioni integrative o derogative dei codici penali militari, nonostante le loro differenze col codice di procedura penale, purché trovino ragionevole giustificazione, l'Avvocatura osserva che il divieto di costituzione di parte civile si connette necessariamente al carattere di specialità del processo penale militare, istituito esclusivamente per la tutela giurisdizionale della disciplina e del servizio militare. Né sussisterebbe il contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto tale norma, se esclude che una qualsiasi situazione di diritto soggettivo possa essere privata dalla tutela giurisdizionale, non stabilisce secondo quali modalità e in quale sede detta tutela debba avere luogo. Né infine sarebbe ravvisabile un contrasto con l'art. 2 della Costituzione, poiché i diritti tutelati da tale norma trovano protezione nella legge penale militare e nella successiva azione civile esercitabile dinanzi al giudice ordinario.

3. - Analoga questione di legittimità costituzionale é stata proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione dal tribunale militare territoriale di La Spezia, con ordinanza emessa il 16 aprile 1975, nel procedimento penale a carico di Tarantino Marcello.

Premesso che il divieto di costituzione di parte civile potrebbe trovare la sua giustificazione e nello stesso carattere della giurisdizione militare e nei limiti che a tale giurisdizione pone l'art. 103 della Costituzione, il tribunale dubita della legittimità costituzionale dell'art. 270, ponendolo in raffronto con l'art. 373 c.p.m.p., il quale dispone che con la sentenza di condanna, pronunziata dal giudice militare, l’imputato é condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni. Il contrasto con l'art. 24 della Costituzione si evidenzierebbe nel fatto che mentre al giudice penale militare é conferito il potere-dovere di pronunziarsi sul risarcimento viene vietato alla parte civile di partecipare al procedimento relativo.

4. - L'ordinanza é stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Dinanzi alla Corte costituzionale é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura dopo aver ricordato come la norma dell'art. 373 trovi i suoi precedenti nella legislazione anteriore, per cui era ammissibile una condanna al risarcimento senza la domanda del danneggiato a conclusione del processo penale, e dopo aver formulato, sia pure dubitativamente, un'interpretazione della disposizione in parola, per cui questa si limiterebbe a riaffermare l'autorità del giudicato penale nel procedimento civile, stabilita in via generale dall'art. 27 c.p.p. osserva che problemi di legittimità costituzionale potrebbero semmai porsi nei confronti della disposizione in esame - estranea peraltro al giudizio a quo - e non rispetto a quella che esclude nel processo militare la costituzione di parte civile, una volta ammesso, come fa l'ordinanza, che tale esclusione dipende dalle speciali esigenze di quel processo e dai limiti posti dall'art. 103 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. - Con le ordinanze in epigrafe si solleva il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 270 c.p.m.p., in quanto il divieto di costituzione di parte civile nei procedimenti di competenza del giudice militare contrasterebbe con il principio di uguaglianza, attuando una disparità di trattamento tra i titolari del diritto di esercitare l'azione civile dinanzi al giudice ordinario e i titolari di un analogo diritto, in caso di reato di competenza del giudice militare. La medesima norma contrasterebbe inoltre con l'art. 24 e con i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione.

I giudizi, congiuntamente discussi nella pubblica udienza, vanno riuniti e decisi con un'unica sentenza in acanto sollevano questioni relative alla stessa disposizione di legge e in parte coincidenti.

2. - La questione non é fondata.

L'art. 270 del codice militare penale di pace, mentre pone al primo comma il divieto di costituzione di parte civile dinanzi ai tribunali militari, riproduce nel secondo comma il principio generale della pregiudizialità dell'azione penale su quella civile (principio contenuto negli artt. 3 e 24 del codice di procedura penale), disponendo la sospensione dell'esercizio della azione civile fino alla definizione dell'altro procedimento.

La norma, coordinata con il precedente art. 261, mostra come nessuna limitazione, se non temporale, del diritto di azione, subisca il danneggiato dal reato, il quale ai sensi degli artt. 24 e seguenti del codice di procedura penale (come risultano a seguito delle sentenze di questa Corte nn. 165 del 1975, 99 del 1973 e 53 del 1971) potrà sempre proporre dinanzi al giudice civile, con pienezza di facoltà quanto al tema probatorio ed al contenuto dell'azione, le proprie ragioni, anche in caso di proscioglimento dell'imputato dinanzi ai tribunali militari.

Come questa Corte ha già riconosciuto con la sentenza n. 68 del 1974, le disposizioni integrative o derogative dei codici penali militari, rispetto ai codici comuni, possono essere legittime purché trovino una ragionevole giustificazione nella natura propria di quel procedimento.

Ora l'esclusione della costituzione di parte civile avanti i tribunali militari é pienamente giustificata dall'esigenza di assicurare con celerità la tutela della disciplina e del servizio militare, secondo, del resto, quanto affermato dallo stesso tribunale militare di La Spezia, in armonia con gli intenti del costituente, il quale limita soggettivamente ed oggettivamente la giurisdizione militare "ai reati militari commessi da appartenenti alle forze armate" (art. 103 della Costituzione).

Talché non appare violato nemmeno l'art. 24 della Costituzione, il quale garantendo la possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, non eleva a regola costituzionale quella del simultanens processus, ma lascia al legislatore ordinario ampia discrezionalità quanto ai tempi e alle modalità di tale azione.

Né, per gli stessi motivi, può lamentarsi una menomazione di diritti inviolabili - impregiudicato restando il problema se essi possano richiamarsi in tema di danno patrimoniale o non patrimoniale - poiché l'azione civile potrà essere proposta dinanzi al giudice ordinario, a seguito della definizione del processo militare.

3. - Ma il tribunale militare di La Spezia dubita della ragionevolezza del giudizio di inidoneità fatto dal legislatore in ordine alla capacità del tribunale militare di conoscere dell'azione civile, anche ponendo a raffronto l'art. 270 con il successivo art. 373 c.p.m.p., il quale dispone che con la sentenza di condanna, pronunziata dal giudice militare, l'imputato é condannato alle restituzioni e al risarcimento dei danni.

Sono note le discussioni dottrinali e l'orientamento giurisprudenziale in ordine all'effettiva portata della citata disposizione posta a confronto da parte del giudice a quo. Mentre l'orientamento é fermo nel senso che, nonostante la sua non felice formulazione, l'art. 373 nulla toglie e nulla aggiunge al principio generale contenuto nell'art. 27 del codice di procedura penale, quanto all'autorità del giudicato penale nel successivo procedimento civile in ordine alla illiceità del fatto ed alla sua sussistenza, da parte di taluni autori si é prospettato il dubbio che la medesima norma potrebbe anche comportare la potestà di accertamento del danno civile e con esso l'esistenza e la titolarità del diritto al risarcimento.

Ma quale che sia l'interpretazione da preferirsi (e per motivi di armonia legislativa nonché di adeguamento ai principi generali, non si dubita che sia la prima) l'art. 373, non risulta comunque impugnato né esplicitamente né implicitamente, in quanto il giudice a quo col porlo a raffronto ne presuppone la legittimità, e pertanto la Corte non ha motivo di occuparsi di questa diversa questione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 270 del codice penale militare di pace, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma, della Costituzione dalle ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO - Leopoldo ELIA - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI.

Giovanni VITALE - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 2 giugno 1977.