Sentenza n. 68 del 1974
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SENTENZA N. 68

ANNO 1974

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco Paolo BONIFACIO

Dott. Giuseppe VERZÌ

Avv. Giovanni Battista BENEDETTI

Dott. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE   

Prof. Paolo ROSSI     

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Edoardo VOLTERRA

Prof. Guido ASTUTI   

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 322 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 313 dello stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 26 ottobre 1973 dal tribunale supremo militare nel procedimento penale a carico di Ciuffardi Riccardo, iscritta al n. 440 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16 gennaio 1974.

Visto l'atto di costituzione di Ciuffardi Riccardo;

udito nell'udienza pubblica del 6 marzo 1974 i1 Giudice relatore Enzo Capalozza;

udito l'avv. Mauro Mellini, per il Ciuffardi.

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Riccardo Ciuffardi, imputato del delitto di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 773 - per essersi rifiutato di assumere il servizio militare, adducendo motivi di coscienza, fuori del termine di ammissione ai benefici della suddetta legge - proponeva ricorso al tribunale supremo militare contro due ordinanze del tribunale militare territoriale di La Spezia, che gli avevano negato la libertà provvisoria, prospettando, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo e terzo comma, e 52 della Costituzione, l'illegittimità dell'art. 322 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 313 dello stesso codice, tenuto anche conto della legge 15 dicembre 1972, n. 773, che, nel modificare l'art. 277 del codice di procedura penale, consente ora che sia concessa la libertà provvisoria pure nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.

II tribunale supremo militare ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con ordinanza 26 ottobre 1973, nella quale si é limitato a riprodurre integralmente la richiesta del procuratore generale militare, dichiarando di conformarvisi.

In tale richiesta si era espresso l'avviso che la questione prospettata dal ricorrente potesse ritenersi non manifestamente infondata esclusivamente per quanto concerne il contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 322, secondo comma, c.p.m.p. che, a seguito del nuovo testo dell'art. 277 cod. proc. pen., continuerebbe a vietare senza giustificate ragioni la libertà provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso c.p.m.p., in cui é obbligatorio il mandato di cattura; si erano invece disattese le ulteriori censure, avanzate dall'imputato, di violazione degli altri precetti costituzionali, nonché del medesimo art. 3 Cost., per quanto attiene alla diversità di disciplina della cattura obbligatoria nel rito comune e nel rito militare.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte, non vi é stato intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

La parte privata si é costituita con atto depositato il 14 gennaio 1974, nel quale chiede che la questione sia dichiarata fondata negli stessi termini da essa prospettati dinanzi al giudice a quo.

Al riguardo, la difesa del Ciuffardi osserva che il predetto giudice, sia pure decidendo in conformità della richiesta del pubblico ministero, non ne avrebbe fatto propri gli argomenti e che, poiché manca nell'ordinanza una motivazione che, integrando il dispositivo, limiti la questione, questa sarebbe stata rimessa alla Corte negli stessi termini allora prospettati dal ricorrente.

Nel merito deduce che la disparità di trattamento conseguente al persistente divieto, nel codice penale militare, di concessione della libertà provvisoria nei casi in cui é obbligatorio il mandato di cattura, deriverebbe esclusivamente dalla pendenza del procedimento dinanzi al giudice militare. E fa presente, in proposito, che in più favorevole posizione verrebbe a trovarsi sia il non militare imputato anche di gravi reati, sia lo stesso obiettore di coscienza nell'ipotesi in cui questi venga giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario.

Prospetta, infine, la gravità degli inconvenienti pratici che potrebbero derivare da una sentenza interpretativa di rigetto che dichiarasse la questione non fondata, nel presupposto dell'applicabilità del nuovo testo dell'art. 277 cod. proc. pen. in sede di giurisdizione militare.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il tribunale supremo militare - dopo l'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1972, n. 773, la quale ha modificato l'art. 277 del codice di procedura penale, consentendo la libertà provvisoria anche quando sia obbligatorio il mandato di cattura - ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 313 dello stesso codice, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in conformità alle richieste del procuratore generale militare.

2. - La difesa che, per altro, si era richiamata pure agli artt. 27, secondo e terzo comma, e 52, terzo comma, Cost., assume che, avendo il tribunale supremo militare recepito sic et simpliciter le richieste del procuratore generale militare senza citare, nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, alcuna norma di raffronto, questa Corte sia stata investita della questione con riferimento sia all'art. 3, sia agli artt. 27 e 52 della Costituzione.

Tale punto di vista non può essere condiviso. Alle richieste del procuratore generale militare l'ordinanza si riporta recependone contenuto e limiti, per cui la questione resta circoscritta al raffronto con l'art. 3 della Costituzione.

3. - Non é da revocarsi in dubbio che l'art. 322, secondo comma, c.p.m.p. ("La libertà provvisoria non é ammessa nei casi preveduti dall'art. 313", cioè nei casi di mandato di cattura obbligatorio), in relazione con l'art. 313, fissi in modo autonomo i casi nei quali non può essere concessa la libertà provvisoria. E ciò - alla stregua dell'art. 261 c.p.m.p., secondo cui "salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari" e di una consolidata giurisprudenza - porta ad escludere dal rito militare l'applicabilità automatica in jure condito del regime della libertà provvisoria previsto nel codice di procedura penale.

4. - La censura é fondata.

Le ragioni che confortano l'autonoma previsione, nel codice penale militare, dei casi nei quali il mandato di cattura é obbligatorio, non valgono per il diverso trattamento riservato all'imputato soggetto alla giurisdizione militare rispetto a quello soggetto alla giurisdizione ordinaria in ordine alla concedibilità della libertà provvisoria, nei casi di obbligatorietà del mandato di cattura.

E anche a ritenere che il principio di eguaglianza non venga in considerazione per essere diversa la posizione giuridica del militare e del non militare, la norma dovrebbe sempre cadere per la sua irragionevolezza, perché la carcerazione preventiva, che é giustificata da esigenze eminentemente processuali, non si atteggia in modo diverso, quanto alla sua funzione e alla sua finalità, nel rito ordinario e nel rito militare.

Un ultimo argomento, già addotto dalla difesa di parte, é che un più favorevole trattamento sarebbe riservato al militare che venisse giudicato, per connessione, da un tribunale ordinario.

Ciò non toglie, in via generale, che legittime possano essere le disposizioni (integrative e derogative) dei codici penali militari (di pace e di guerra), nonostante la loro differenza da quelle del codice di procedura penale, purché esse trovino ragionevole giustificazione.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 322, secondo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non consente che sia concessa la libertà provvisoria nei casi, previsti dall'art. 313 dello stesso codice, in cui sia obbligatorio il mandato di cattura.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.

 

Francesco Paolo BONIFACIO - Giuseppe VERZÌ- Giovanni Battista BENEDETTI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Paolo ROSSI - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Edoardo VOLTERRA - Guido ASTUTI.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 13 marzo 1974.