Sentenza n. 150 del 1976
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SENTENZA N. 150

ANNO 1976

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Prof. Paolo ROSSI, Presidente

Dott. Luigi OGGIONI

Avv. Angelo DE MARCO

Avv. Ercole ROCCHETTI

Prof. Enzo CAPALOZZA

Prof. Vincenzo Michele TRIMARCHI

Prof. Vezio CRISAFULLI

Dott. Nicola REALE

Avv. Leonetto AMADEI

Dott. Giulio GIONFRIDA

Prof. Guido ASTUTI

Dott. Michele ROSSANO

Prof. Antonino DE STEFANO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Campania 17 ottobre 1973, riapprovata il 6 marzo 1974 recante "Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione di contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli istituti di credito agli artigiani della Regione", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 22 marzo 1974, depositato in cancelleria il 30 successivo ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 1974.

Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1976 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.  

Ritenuto in fatto 

1. - Con ricorso del 22 marzo 1974 il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato ha impugnato in via principale per violazione dell'art. 81 della Costituzione, la legge regionale della Regione Campania, approvata il 17 ottobre 1973 e riapprovata a maggioranza assoluta il 6 marzo 1974, concernente "Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione di contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli istituti di credito agli artigiani della Regione".

Premette tra l'altro ed in particolare che:

- l'art. 1 autorizza fino al 31 dicembre 1975 l'amministrazione regionale a concedere a favore delle imprese artigiane la garanzia sussidiaria per operazioni di credito di esercizio entro il limite del trenta per cento delle eventuali perdite che la Banca dimostri di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva;

- gli artt. 2 e 4 autorizzano fino al 31 dicembre 1975, altresì l'amministrazione regionale a concedere un contributo annuo costante nella misura del 4% o del 5% (a seconda che ricorrano i casi rispettivamente indicati nei detti articoli) sul pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio concessi alle imprese artigiane dalle banche di cui al successivo art. 6;

- per la concessione dei benefici di cui all'art. 1, con l'art. 8 é istituito un apposito fondo di garanzia di lire cinquecento milioni, gravante per 50 milioni sull'esercizio finanziario 1973 e per 450 milioni su quello del 1974, e con l'art. 9 si é disposto che all'onere di 50 milioni per il 1973 si sarebbe fatto fronte con apposito capitolo di pari importo n. 669/bis e con prelevamento dell'importo dal cap. 669 e conseguente pari riduzione di questo;

- e con lo stesso art. 8 si é disposto che all'onere derivante alla Regione dalla concessione dei benefici di cui allo art. 2 si sarebbe fatto fronte, per l'esercizio 1973 e per l'importo stabilito di lire cento milioni, con le disponibilità del cap. 669 del bilancio di previsione, e successivamente mediante adeguamento dello stanziamento al detto fine previsto per ciascun esercizio dal relativo bilancio di previsione della spesa.

Ciò premesso, con il ricorso si chiede a questa Corte di voler dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale impugnata, per i seguenti motivi:

a) perché per l'onere di lire quattrocentocinquanta milioni destinato a gravare, a sensi dell'art. 8, comma primo, della legge, sull'esercizio finanziario 1974, non é indicata la copertura sostanziale della spesa introdotta con l'art. 1; e

b) perché per l'onere complessivo derivante alla Regione dalla concessione dei benefici di cui all'art. 2 (e all'art. 4), si dispone solo che ad esso "dovrà adeguarsi lo stanziamento a tal fine previsto per ciascun esercizio (degli anni 1974 e 1975) dal relativo bilancio di previsione della spesa" ed é quindi previsto solo un generico "adeguamento".

2. - La Regione Campania si é costituita davanti a questa Corte con deduzioni depositate il 5 ottobre 1974 e cioé fuori del termine indicato dall'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

3. - All'udienza del 24 marzo 1976 il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nelle precedenti conclusioni. 

Considerato in diritto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri chiede che sia dichiarata l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81 della Costituzione, della legge approvata il 17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania e recante "Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione di contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli istituti di credito agli artigiani della Regione" Campania.

2. - Come detto in narrativa la costituzione in giudizio della Regione Campania é avvenuta dopo il decorso del termine tassativamente previsto dall'art. 23, comma terzo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Pertanto essa deve essere dichiarata inammissibile.

3. - Con la legge impugnata la Regione Campania accorda due benefici alle imprese artigiane operanti nel territorio regionale ed iscritte negli appositi albi provinciali e precisamente stabilisce che a favore di dette imprese sia concessa "la garanzia sussidiaria per operazioni di credito di esercizio, entro il limite del trenta per cento delle eventuali perdite, che la banca dimostri di aver sofferto dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva sui beni del debitore e degli eventuali coobbligati" (art. 1), e sia altresì concesso "un contributo annuo costante nella misura del quattro per cento (o del cinque per cento, in base all'art. 4) sul pagamento degli interessi" sui detti prestiti di esercizio (art. 2). Per la concessione del beneficio di cui all'art. 1, si prevede una spesa di cinquecento milioni e correlativamente si istituisce un fondo di garanzia di pari importo; per la concessione del secondo beneficio non si determina l'onere complessivo che ne sarebbe derivato alla Regione.

Per quanto concerne la copertura, la legge impugnata stabilisce, a proposito del primo onere, che per l'esercizio finanziario 1973 si sarebbe fatto fronte con l'istituzione di apposito capitolo (n. 669 bis) dell'importo di 50 milioni, avente la denominazione "costituzione del fondo di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito effettuate dagli artigiani con gli istituti bancari", e mediante prelevamento del relativo importo dal capitolo 669 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973 e conseguente riduzione dello stesso capitolo; e che il detto fondo di garanzia avrebbe gravato per 450 milioni sull'esercizio finanziario 1974.

Ed a proposito del secondo onere, dispone che ad esso si sarebbe dovuto adeguare "lo stanziamento a tal fine previsto per ciascun esercizio dal relativo bilancio di previsione della spesa"; e che "per l'esercizio 1973 detto onere é stabilito in lire centomilioni, che graverà sul capitolo 669 del bilancio di previsione".

4. - Il ricorso é fondato e per tanto va accolto.

La legge impugnata nelle parti in cui: a) relativamente all'onere di 450 milioni, non indica la copertura sostanziale della spesa introdotta con l'art. 1; e b) relativamente agli oneri, con ripartizione triennale, di cui all'art. 2, prevede solo un generico adeguamento ad essi degli stanziamenti di bilancio, viola l'art. 81, comma quarto, della Costituzione.

In forza di codesta disposizione (a cui fanno riscontro il terzo comma dell'art. 17 ed il primo comma dell'art. 44 dello Statuto della Regione Campania, approvato con la legge 22 maggio 1971, n. 348) e secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, la legge sostanziale istitutiva di una nuova spesa deve indicare positivamente i mezzi per farvi fronte, ed alla copertura degli oneri relativi non si può provvedere con le leggi approvative dei bilanci degli esercizi a riferimento (sentenza n. 47 del 1967, n. 17 del 1968 e n. 158 del 1969). E la Regione Campania, con la legge de qua, approvata il 17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974, ha invece previsto, per l'esercizio finanziario 1974, una spesa di lire 450 milioni per l'integrale costituzione del fondo di garanzia e nulla al riguardo ha disposto circa la copertura: per cui si ha una nuova spesa (dato che la legge é innovativa e nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1973 non c'é alcuna previsione di spesa) senza l'indicazione di mezzi per farvi fronte; ha del pari previsto, per l'esercizio finanziario 1974 e seguenti, un onere, non quantificato, per la concessione di contributi sul pagamento degli interessi sui prestiti di esercizio concessi dalle banche a favore delle imprese artigiane e del pari non ha indicato i mezzi per farvi fronte.

Il vizio di legittimità costituzionale della legge impugnata appare quindi evidente.

E ciò senza mettere in risalto il fatto (d'altronde non denunciato) che con la legge, approvata come si é detto il 6 marzo 1974, si siano operate, con gli artt. 8, ultimo comma, e 9, variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973, approvato con legge 20 febbraio 1973, n. 5, ed al di là della chiusura dell'esercizio.

E siccome l'accertato vizio non si riferisce ad una parte della legge, perché non si ha la dovuta copertura per entrambe le spese ivi previste, di detta legge va dichiarata la totale illegittimità costituzionale.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge approvata il 17 ottobre 1973 e riapprovata il 6 marzo 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante "Costituzione di fondo regionale di garanzia e concessione di contributi nelle operazioni di credito di esercizio effettuate dagli istituti di credito agli artigiani della Regione".  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1976.

Paolo ROSSI - Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole ROCCHETTI - Enzo CAPALOZZA - Vincenzo Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI - Nicola REALE - Leonetto AMADEI - Giulio GIONFRIDA - Guido ASTUTI - Michele ROSSANO - Antonino DE STEFANO.

Arduino SALUSTRI - Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 7 luglio 1976